Rimborso di aperture di credito e oneri di conto corrente: oneri di specificità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 9560 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, rendendo nulla la sentenza per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., qualora il fatto probatorio, di natura sostanziale, abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. La censura di omesso esame di fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui esso risulti esistente, del come e del quando sia stato oggetto di discussione processuale e della sua decisività, con puntuale localizzazione degli atti processuali e documenti nei fascicoli, ex art. 366, n. 6, c.p.c.; la questione non prospettata nel giudizio di merito non può avere ingresso nel giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dalla società debitrice, con cui era stato intimato il pagamento di una somma, oltre interessi, in forza di un rapporto di apertura di credito fatto transitare sul conto corrente e immediatamente utilizzato dalla società mediante prelievo con assegno circolare.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 agosto 2021, aveva confermato il rigetto dell’opposizione, qualificando l’autonomia del rapporto di apertura di credito rispetto a quello di conto corrente. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto escluso il vizio di motivazione apparente, in quanto la sentenza impugnata risultava argomentata e intellegibile nella sua struttura logica, non lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture. Ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze relative al travisamento della prova e all’omesso esame del fatto decisivo costituito da un’operazione di riaccredito, poiché la ricorrente non aveva fornito pertinenti ragguagli sulla prova del fatto, né indicato la localizzazione dei documenti riprodotti nel corpo del ricorso nei fascicoli di causa.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 1832 e 1842 ss. c.c., la Corte ha precisato che, avendo il giudice di merito accertato che il rapporto dedotto era quello di apertura di credito, su tale rapporto doveva pronunciarsi, dovendo la banca ottenere il rimborso del finanziamento accordato. Il tema del riaccredito, non essendo stato prospettato nel corso del giudizio di merito, era privo di ingresso in sede di legittimità.
In relazione al secondo motivo, relativo alla domanda restitutoria degli oneri passivi addebitati sul conto corrente, la Corte ha ritenuto assorbente la perimetrazione del thema decidendum operata dal giudice di appello, che aveva escluso la domanda riconvenzionale, risultando dalla formulazione delle conclusioni che l’accertamento sul saldo era domandato solo in via subordinata e funzionale al rigetto della domanda avversaria. Le censure sono state altresì ritenute manifestamente prive di specificità, mancando di alcun riferimento agli atti e documenti, ex art. 366, n. 6, c.p.c.
Il terzo motivo, riguardante il valore di confessione e ricognizione di debito attribuito a una missiva del legale della società, è stato infine dichiarato inammissibile, poiché la censura, basata sull’erronea ricognizione della fattispecie concreta, ineriva alla valutazione del giudice di merito e la questione sollevata non era riconducibile ai vizi di extrapetizione o omessa pronuncia. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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