Ricorso inammissibile se non confronta la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4160 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, omettendo di denunciare specificamente l’error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice di appello, è inammissibile. Il giudizio sulla necessità e sull’utilità della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., con la preclusione derivante dalla regola della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. Il diniego di rinnovazione della consulenza può essere motivato anche implicitamente, quando sia incompatibile con la decisione assunta.
Il Fatto
La vicenda nasce dal rapporto di lavoro tra una dipendente e una struttura universitaria. In un precedente giudizio era stato riconosciuto alla lavoratrice il diritto all’indennità di equiparazione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, senza che la pretesa fosse stata quantificata.
La struttura sanitaria propose opposizione a precetto. Il giudice di primo grado, sulla base del computo del consulente tecnico d’ufficio, accolse l’opposizione e accertò che nulla era dovuto. La Corte d’appello di Catania respinse il gravame. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava il computo, ai fini perequativi, dell’indennità di ateneo, in asserita difformità dall’art. 51 CCNL 9 agosto 2000 e dall’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979. La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché non si confronta con il decisum: la sentenza impugnata non aveva respinto nel merito il motivo di appello, ma lo aveva dichiarato inammissibile. Mancava la denuncia dello specifico error in procedendo. Nel merito, l’art. 51, comma 4, del CCNL esclude espressamente gli incrementi dell’indennità di ateneo dalla base di calcolo, salvo riassorbimento.
Il secondo motivo contestava l’inclusione dell’indennità di qualificazione professionale senza il computo delle equivalenti indennità del servizio sanitario nazionale. La censura è inammissibile: la ricorrente non specifica quali diverse indennità rivendichi e rinvia per relationem alla consulenza di parte, senza produrla né localizzarla, in violazione dei requisiti di specificazione e localizzazione di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
Il terzo e il quarto motivo denunciano la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione ai conteggi e agli elementi variabili della retribuzione. Entrambi sono inammissibili: la ricorrente assume di aver contestato i conteggi senza indicare l’atto e la sede in cui ciò sarebbe avvenuto, riproponendo censure già svolte in primo grado.
Il quinto motivo deduce l’omesso esame della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica. La Corte richiama il principio per cui tale valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, con motivazione desumibile anche implicitamente dal contesto (Cass. Sez. 6-1 n. 326 del 2020; Cass. Sez. L n. 25281 del 2023; Cass. Sez. L n. 18299 del 2024). La doppia conforme preclude la censura. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di legittimità e contributo unificato.
Nota della Redazione
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