Reddito agrario e attività connesse nel regime forfetario (Cass. civ. Sez. V n. 4164 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regime forfetario di determinazione del reddito previsto dall’art. 56 bis, terzo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 per le attività agricole connesse richiede la compresenza di un requisito soggettivo — l’attività deve essere svolta dal medesimo imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo — e di un requisito oggettivo, costituito dalla provenienza prevalentemente aziendale dei prodotti ovvero dall’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola. In mancanza di tali presupposti la qualificazione del reddito come agrario è illegittima. Il principio della ragione più liquida non opera quando le diverse questioni conducono a esiti definitori non sovrapponibili: in tal caso l’assorbimento di una di esse integra omessa pronuncia, vizio rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. È inoltre affetta da motivazione apparente la sentenza che ometta ogni esame della domanda principale prospettata dalla parte.

Il Fatto

La controversia trae origine da due avvisi di accertamento, notificati per l’anno di imposta 2009, con i quali l’Amministrazione finanziaria ha disconosciuto la qualifica di impresa agricola in capo alla società contribuente, contestando l’inquadramento nel regime agrario dei ricavi derivanti da un rapporto contrattuale con una società operante nel settore dell’energia, l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 2135 cod. civ. e al d.lgs. n. 99 del 2004, nonché l’elusività della trasformazione societaria da s.p.a. a s.r.l. in assenza di valide ragioni economiche, con conseguente inopponibilità dell’operazione ex art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

I ricorsi proposti dalla società, previa riunione, sono stati rigettati in primo grado. La C.T.R. della Puglia ha poi riformato la decisione, ritenendo assorbente il motivo subordinato con cui la contribuente aveva invocato il regime forfetario di cui all’art. 56 bis, terzo comma, TUIR ai fini IRES e l’aliquota ridotta ai fini IRAP. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso principale, cui la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo principale con cui l’Ufficio deduce la violazione degli artt. 2135 cod. civ. e 56 bis, terzo comma, TUIR. I giudici di legittimità ritengono la censura ammissibile e fondata, rilevando che la C.T.R. ha ricondotto i proventi del rapporto con la società energetica nell’alveo delle attività agricole connesse senza verificare la sussistenza dei necessari presupposti.

La norma invocata rinvia, per l’individuazione delle attività di fornitura di beni e servizi, al terzo comma dell’art. 2135 cod. civ., che richiede l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola. La Corte ribadisce che il quadro normativo esige un requisito soggettivo — l’identità tra chi svolge l’attività connessa e chi esercita la coltivazione — e un requisito oggettivo, attinente alla provenienza dei prodotti o all’impiego prevalente delle dotazioni aziendali.

Il Collegio richiama in tal senso l’orientamento consolidato, sia in materia fiscale (Cass. n. 8128 del 22.04.2016; Cass. n. 7447 del 08.03.2022) sia con riguardo all’esenzione dal fallimento (Cass. Sez. I n. 2162 del 24.01.2023; Cass. n. 16614 del 08.08.2016), dal quale emerge che le norme agevolative presuppongono l’effettivo e non formale esercizio dell’impresa agricola, con onere probatorio rigoroso a carico del contribuente.

Nel caso concreto la Corte osserva che dal contratto regolante i rapporti tra le parti — richiamato nella premessa negoziale — non emergeva alcuna erogazione di servizi da parte della contribuente, bensì un impegno reciproco: l’utilizzo da parte della società agricola dell’energia termica prodotta dalla controparte e il pagamento a quest’ultima di un compenso commisurato ai benefici economici. Manca, pertanto, il requisito oggettivo e manca altresì ogni argomentazione dei giudici di appello sul requisito soggettivo.

Quanto al secondo motivo principale, è accolta anche la censura di omessa pronuncia: la C.T.R., dichiarando assorbite le altre questioni tra cui l’elusività della trasformazione societaria, ha omesso di pronunciare su un tema dagli esiti definitori non sovrapponibili a quello deciso. Richiamando Cass. n. 693 del 09.01.2024 e Cass. n. 363 del 2019, la Corte esclude l’operatività del principio della ragione più liquida in presenza di questioni reciprocamente non sovrapponibili.

La sentenza è infine censurata per motivazione apparente, avendo la C.T.R. omesso ogni esame della domanda principale della contribuente, volta alla declaratoria di legittimità del reddito agrario ex art. 32 del TUIR. La Corte accoglie il ricorso principale e il primo motivo di quello incidentale, assorbito il secondo e dichiarati inammissibili il terzo e il quarto per difetto di interesse, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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