Onere impugnazione specifica in processo tributario assolto con riproposizione motivi (Cass. civ. Sez. V n. 8891 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., è assolto anche quando l’appellante si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni già dedotte in primo grado a sostegno del proprio operato. La dichiarazione di inammissibilità dell’appello fondata sulla mera riproduzione dei motivi di primo grado è pertanto illegittima. Ne consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, restando assorbite le censure di merito non esaminate dal giudice di appello.
Il Fatto
Il concessionario per la riscossione notificava a una società contribuente una cartella di pagamento con cui si richiedeva il pagamento di IRES e IVA per l’anno d’imposta 2010, in forza di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972. La contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso.
Proposto gravame, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiarava inammissibile l’appello, per assenza di motivi specifici e mera riproduzione delle difese di primo grado, con compensazione delle spese. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 e dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso; l’agente della riscossione restava intimato.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda l’onere di impugnazione specifica nel processo tributario. La Corte regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di motivi specifici, ritenendolo meramente riproduttivo del ricorso introduttivo.
La Suprema Corte ribalta l’impostazione. Nel processo tributario, ove l’appellante si limiti a ribadire in appello le stesse argomentazioni già proposte in primo grado, l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 deve ritenersi assolto. Il principio è richiamato con il precedente Cass. n. 6302 del 2022.
La Corte chiarisce la natura della norma: l’art. 53 è norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c. Ne deriva che l’onere è soddisfatto anche quando l’Amministrazione finanziaria o il contribuente si limitino a riproporre le ragioni già dedotte a sostegno del proprio operato. Sul punto sono richiamati Cass. n. 25191 del 2024 e Cass. n. 16516 del 2024.
Nel caso concreto il ricorso in appello risultava peraltro sufficientemente argomentato, contenendo specifiche critiche alla decisione di primo grado. Il primo motivo è quindi fondato. Gli altri motivi, attinenti al merito della controversia non esaminato dal giudice di appello, sono dichiarati inammissibili.
La sentenza è così cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania, per nuovo giudizio, con regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità demandata al giudice del rinvio.
Nota della Redazione
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