Compensazione spese solo su istanza e per giusti motivi (Cass. civ. Sez. II n. 20203 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. applicabile ai giudizi instaurati prima del 1 marzo 2006, la compensazione delle spese poteva essere disposta solo per giusti motivi, con l’obbligo per il giudice di esplicitarne le ragioni. La relativa statuizione era sindacabile in sede di legittimità per violazione di legge, quando le spese fossero poste a carico della parte totalmente vittoriosa, e per vizio di motivazione, quando il giudice di merito ritenesse sussistenti giusti motivi di compensazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito per il pagamento di compensi professionali, ottenendo un decreto ingiuntivo. Il decreto veniva revocato in appello, con condanna della controparte al pagamento di una somma ridotta e con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il soccombente ricorre in Cassazione deducendo un unico motivo di violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda i limiti del potere del giudice di merito di compensare le spese in presenza di un accoglimento solo parziale della domanda. Il ricorrente sostiene che l’accoglimento per un importo inferiore a quello richiesto non legittimasse la compensazione, dovendosi invece applicare la regola della soccombenza. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il giudizio era stato introdotto nel 2001 e trovava applicazione, ratione temporis, l’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. nel testo vigente prima della riforma operata dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263. La proroga del termine per l’efficacia della nuova disciplina era stata disposta dall’art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, con la conseguenza che il nuovo regime si applicava ai procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006.
Nella vigenza del testo previgente, la statuizione sulla compensazione era sindacabile in legittimità per violazione di legge, ove le spese fossero state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, oppure per vizio di motivazione, nel caso in cui il giudice di merito avesse ritenuto sussistenti i giusti motivi di compensazione senza adeguata esternazione. Il percorso argomentativo si fonda su un orientamento consolidato, richiamato dalla Corte con le pronunce n. 17816/2019, n. 16205/2007, n. 24495/2006, n. 9262/2006 e n. 14964/2007.
La Corte d’appello di Messina, nel compensare le spese di entrambi i gradi, si era limitata a valorizzare l’accoglimento dell’appello, omettendo di considerare l’esito globale della controversia e la soccombenza finale dell’appellante. La motivazione aveva inoltre attribuito rilievo a un preteso carattere ibrido della vicenda, in contrasto logico con l’accertata pacificità del conferimento dell’incarico e dello svolgimento delle prestazioni.
Ne consegue l’accoglimento dell’unico motivo, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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