Definizione agevolata delle liti fiscali ed estinzione del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 4244 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata delle liti fiscali di cui all’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i relativi carichi. Ne consegue che il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso, con la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio. Le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 1126/2015 depositata il 25.05.2015, aveva rigettato l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, per IRAP, IVA e altro.

Contro la sentenza di appello il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di essersi avvalso, in data 05.01.2017, della definizione agevolata delle liti, dando atto della corrispondenza tra le cartelle interessate dalla procedura e l’avviso di accertamento impugnato. È su tale dichiarazione che si innesta la decisione della Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che nel caso in esame ricorrono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prodotta dalla parte ricorrente risulta infatti l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui la dichiarazione si riferisce. La dichiarazione è altresì corredata dalla comunicazione delle somme dovute da parte del concessionario della riscossione.

Il percorso argomentativo del Collegio si fonda su un principio già affermato in sede di legittimità. Questa Corte ha precisato che, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso.

Da tale qualificazione deriva, sul piano processuale, la declaratoria di estinzione del giudizio, che la Corte richiama conformandosi al proprio precedente (Cass., 07/12/2017, n. 27394). Il Collegio non procede quindi all’esame dei tre motivi di ricorso, assorbiti dalla intervenuta definizione del rapporto tributario sottostante.

Quanto alle spese, la Corte statuisce che esse devono restare a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate, in coerenza con la natura e l’esito della definizione agevolata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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