Definizione agevolata della lite e rinuncia implicita al ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 4243 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i relativi carichi. Ne consegue che il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso, onde il giudizio va dichiarato estinto. Le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1127 depositata il 25.05.2015, aveva rigettato l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado, che a sua volta aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente, con memoria, ha dichiarato di essersi avvalso della definizione agevolata della lite e ha dato atto della corrispondenza tra le cartelle interessate dalla definizione e l’atto impositivo impugnato. Da qui la questione sottoposta alla Corte: quali effetti produce tale adesione sul giudizio pendente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, che consente al contribuente di definire agevolmente le liti tributarie pendenti. Dalla dichiarazione di adesione prodotta risulta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui la dichiarazione si riferisce.

La dichiarazione è corredata dalla Comunicazione delle somme dovute, elemento che ne conferma la completezza e l’attitudine a produrre gli effetti dichiarati. Il quadro probatorio documentale è quindi idoneo a fondare la decisione sul piano processuale.

Il Collegio richiama il proprio precedente Cass., 07/12/2017, n. 27394, secondo cui, poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso.

Ne deriva, sul piano processuale, la dichiarazione di estinzione del giudizio. La Corte non esamina nel merito i tre motivi di ricorso, poiché l’atto di rinuncia implicita preclude ogni ulteriore scrutinio delle censure.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione di fatto, statuendo che esse restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate, coerentemente con l’esito estintivo del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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