Mancata regolarizzazione dell’acquisto senza fattura e inapplicabilità della sanzione per ritardato versamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 15940 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cessionario o committente che acquista beni o servizi senza ricevere fattura dal cedente è tenuto a regolarizzare l’operazione secondo le modalità indicate dall’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, procedendo alla presentazione di un documento in duplice esemplare e al pagamento dell’imposta entro i termini previsti dalla norma. L’art. 13 del medesimo decreto, che disciplina la sanzione per il ritardato od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, non è applicabile all’acquirente che ometta la regolarizzazione, concernendo esclusivamente la posizione del cedente o prestatore. La mancata regolarizzazione dell’operazione imponibile, anche se seguita dal pagamento dell’imposta, legittima l’applicazione della sanzione del cento per cento dell’imposta, con il minimo di euro 250, prevista per l’ipotesi di omessa fatturazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate irrogava alla società contribuente una sanzione pari al 100% dell’imposta evasa per il mancato pagamento dell’IVA relativa all’acquisto di un terreno edificabile. La somma versata in occasione del preliminare era stata qualificata dalla contribuente come caparra confirmatoria mentre, per l’Amministrazione, doveva intendersi come acconto sul prezzo ed era quindi imponibile IVA. La Commissione Tributaria Regionale, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, riteneva integrata un’ipotesi di mero ritardato pagamento, applicando la sanzione ridotta di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 per effetto del ravvedimento operoso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, concernenti rispettivamente la violazione degli artt. 6, comma 8, lett. a) e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e l’omesso esame di un fatto decisivo. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la disciplina applicabile ratione temporis, chiarendo che l’obbligo di regolarizzazione incombe sul cessionario che non abbia ricevuto la fattura entro quattro mesi dall’operazione, con presentazione al proprio ufficio di un documento in duplice esemplare e previo pagamento dell’imposta entro il trentesimo giorno successivo. Ha quindi rilevato che la contribuente aveva versato l’acconto in data 20.05.2004, mentre la regolarizzazione documentale era avvenuta soltanto in occasione del rogito notarile del 26.11.2004, oltre sei mesi dopo l’operazione. Anche il pagamento dell’imposta, componente essenziale della procedura, non era avvenuto nei termini di legge.
Quanto alla qualificazione della condotta, la Corte ha ritenuto che l’errore dei giudici regionali consistesse nell’aver escluso la ricorrenza di un’ipotesi di evasione d’imposta e nell’aver applicato l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 in luogo della più grave sanzione. La norma richiamata, ha precisato la Suprema Corte, è riferita ai versamenti risultanti dalla dichiarazione e riguarda la posizione del solo cedente o prestatore, non potendo trovare applicazione nei confronti dell’acquirente che abbia omesso la regolarizzazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e regolamento delle spese.
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Nota della Redazione
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