Valutazione comparativa obbligatoria per l’incarico di struttura complessa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4246 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa del servizio sanitario nazionale non costituisce espressione di una scelta puramente fiduciaria, ma richiede una valutazione comparativa tra i candidati, funzionale ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e alla tutela del diritto alla salute. La previsione dell’art. 15-ter d.lgs. n. 502 del 1992 ha carattere di norma imperativa e impone che il provvedimento conclusivo sia sorretto da una motivazione congrua, con indicazione dei criteri seguiti e delle ragioni della scelta. La motivazione non può esaurirsi in un apodittico giudizio di idoneità né in formule generiche, e va verificata la corrispondenza tra la delibera del direttore generale e le valutazioni espresse dalla commissione tecnica.

Il Fatto

La corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda proposta dal dirigente medico che aveva chiesto l’annullamento della delibera di assegnazione dell’incarico di direttore di struttura complessa in disciplina anestesia e rianimazione, conferito ad altra candidata, e l’attribuzione dell’incarico in proprio favore, oltre al risarcimento del danno. Il primo giudice aveva ritenuto l’atto espressione di discrezionalità fiduciaria, con motivazione adeguata. La corte d’appello aveva invece ravvisato violazione dei canoni di correttezza e buona fede, per l’omessa effettiva comparazione e per la contraddittorietà della delibera rispetto alle risultanze della commissione.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione la struttura sanitaria, con unico motivo, e la candidata prescelta, con ricorso incidentale adesivo autonomo, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina dei rapporti di lavoro del personale sanitario, nonché vizi di motivazione e travisamento della prova. La parte vittoriosa in appello ha resistito con controricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione di diritto relativa alla disciplina del conferimento degli incarichi di dirigenza sanitaria. Richiamando la propria precedente interpretazione, rileva che, ai sensi dell’art. 15-ter d.lgs. n. 502 del 1992, la comparazione tra più aspiranti costituisce norma imperativa, in quanto strumentale ai principi di buon andamento e imparzialità e alla salvaguardia dell’interesse pubblico alla tutela della salute. Le clausole generali degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., unitamente ai principi dell’art. 97 Cost., impongono una rosa di candidati, adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e una congrua motivazione sui criteri seguiti e sulle ragioni della scelta.

La Corte precisa che la motivazione non può ridursi a un apodittico giudizio di idoneità, privo di concreti riferimenti alle caratteristiche e alle esperienze professionali dei candidati ed espresso con formule generiche, richiamando sul punto la propria giurisprudenza (Cass. Sez. L, 15/01/2024, n. 1488).

Nel caso concreto, il giudice di merito ha ritenuto non congrua la motivazione del provvedimento del direttore generale rispetto al giudizio della commissione tecnica, che aveva indicato la superiorità di un candidato sull’altro sotto il profilo delle conoscenze gestionali e cliniche, degli incarichi direttivi rivestiti e dell’esito del colloquio. La Corte ravvisa quindi una valutazione non corrispondente alle caratteristiche dei candidati, contraria ai principi di correttezza e buona fede.

Quanto ai profili di motivazione, la Corte ritiene che l’argomentazione della sentenza impugnata integri il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., risultando infondate le censure di motivazione omessa, apparente, insufficiente e contraddittoria (Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090). Le ulteriori doglianze attinenti alle valutazioni in fatto sono invece inammissibili, perché si risolvono in una diversa lettura degli atti di causa, estranea al perimetro dei vizi denunziabili ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la Corte ribadisce il discrimine tra errore di ricognizione della fattispecie astratta e contestazione della ricostruzione del fatto (Cass. Sez. 1, 13/10/2017, n. 24155; Cass. Sez. L, 11/01/2016, n. 195).

Anche la censura di travisamento della prova è giudicata inammissibile, non configurandosi nei ristretti margini tracciati dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024. I ricorsi, principale e incidentale, sono pertanto rigettati, con condanna delle parti ricorrenti alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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