Licenziamento disciplinare, dies a quo e termine di conclusione del procedimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4247 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, il dies a quo del termine per la conclusione del procedimento non può essere individuato dal giudice di legittimità in modo autonomo, costituendo esso oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. L’omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il giudice di appello abbia specificamente valutato il documento e le difese sul punto. Non si pone questione di onere della prova né di presunzioni quando la data di conoscenza sia ricavata da una valutazione diretta della documentazione agli atti. È infine inammissibile, per difetto di decisività, la censura sul computo del termine quando questo risulti comunque rispettato.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa addetto a un’officina dell’Esercito, era stato licenziato per giusta causa in seguito a un’ordinanza del GIP che aveva applicato nei suoi confronti la custodia in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e armi e per peculato.
Il Tribunale di Padova aveva rigettato la domanda contro il licenziamento; la Corte d’appello di Venezia aveva respinto l’appello. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando l’individuazione del dies a quo del termine di 120 giorni per concludere il procedimento disciplinare.
La Motivazione della Corte
Tutti i motivi ruotano attorno alla data di ricezione dell’ordinanza cautelare da parte dell’ufficio competente, che il ricorrente collocava al 28 marzo 2017 e che i giudici di merito hanno invece fissato al 6 aprile 2017. Da tale data dipendeva il computo del termine entro cui il procedimento disciplinare doveva essere concluso.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la stampigliatura di protocollo del documento indicasse la ricezione da parte di un ufficio diverso. La Corte dichiara la censura inammissibile: la Corte d’appello ha compiuto un accertamento di fatto sulle risultanze istruttorie, non rinnovabile in sede di legittimità. Il vizio di omesso esame è escluso perché il documento è stato specificamente considerato.
La Corte rileva inoltre che il ricorrente ha prodotto solo l’ultima delle 224 pagine del documento, mentre dalla prima pagina emerge la data che il giudice di appello ha ritenuto essere quella di ricezione. Quanto al secondo asserto errore percettivo, esso non avrebbe inciso sulla decisione, fondata sull’accertamento che l’ordinanza era stata trasmessa all’ufficio disciplinare lo stesso giorno di ricezione.
Il secondo e il terzo motivo, incentrati sulla violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sono parimenti inammissibili. La data di conoscenza è stata individuata mediante valutazione diretta della documentazione, con la conseguenza che non si pone alcun problema di ripartizione dell’onere della prova o di presunzioni. La contestata parte della motivazione costituisce, del resto, un obiter dictum reso in risposta a un’asserzione difensiva.
Il quarto motivo lamenta la nullità della sentenza per il rinvio dell’audizione disciplinare, dal quale sarebbe derivato un termine di 134 anziché 120 giorni. La censura è inammissibile per difetto di decisività: poiché il dies a quo è fissato al 6 aprile 2017, il termine risulterebbe rispettato anche nella misura ridotta. La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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