Compensazione atecnica d’ufficio e onere di specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 4304 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che traggono origine da uno stesso rapporto. Essa si risolve in una verifica delle reciproche poste attive e passive, che il giudice può compiere d’ufficio, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un’eccezione di parte o una domanda riconvenzionale. L’accertamento deve fondarsi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e non rileva la riserva di esercitare il controcredito in altro giudizio né la pendenza di esso. Il ricorso per cassazione che denunci la violazione di legge con riferimento a un intero corpo di norme è inammissibile, perché preclude al collegio l’individuazione della norma asseritamente violata.
Il Fatto
Due committenti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il corrispettivo dell’attività di progettazione e direzione lavori relativa a un intervento edilizio. Deducevano l’insussistenza del credito e la mancanza di prova. Il Tribunale revocava il decreto per insussistenza del credito, condannando il professionista alle spese.
La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione del professionista e, in riforma, condannava i committenti al pagamento della somma richiesta, oltre interessi e rimborso dei diritti di liquidazione, con compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi. I committenti proponevano ricorso per cassazione; il professionista resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione di principi di diritto e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che, quando il medesimo professionista riveste l’incarico di progettista e di direttore dei lavori, il rapporto sarebbe unitario e il compenso non potrebbe essere determinato per voci separate. La Corte lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato.
Sul piano processuale, il ricorso che denuncia la violazione di legge in relazione a un intero corpo di norme è inammissibile, perché impedisce al collegio di individuare la disposizione asseritamente violata o falsamente applicata. Nel caso concreto la censura era indistinta, senza specificazione delle norme violate riguardo al profilo del rapporto unitario, con conseguente impossibilità di delimitare le questioni e di esercitare il sindacato di legittimità.
Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo, il motivo è respinto: il fatto asseritamente decisivo, cioè l’unitarietà o meno dell’incarico, risulta esaminato dalla pronuncia impugnata. La Corte richiama la fisionomia dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134: il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.
Il secondo motivo è accolto. La Corte d’appello aveva liquidato genericamente la questione della contestazione, riferendola alla sola attività di direzione dei lavori, mentre avrebbe dovuto verificare se le contestazioni riguardassero i diversi profili dell’incarico, la sua corretta esecuzione e gli importi richiesti anche per la fase di progettazione. Rileva la violazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. e la specificità delle deduzioni articolate in giudizio.
Anche il terzo motivo è fondato. In tema di compensazione atecnica, il giudice può procedere d’ufficio al relativo accertamento, anche in appello, senza eccezione di parte o domanda riconvenzionale, purché si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite. È irrilevante la pendenza di altro giudizio sul controcredito. La Corte di merito si è discostata da tale principio e ha errato anche nel secondo rilievo, poiché il rapporto è sorto tra il professionista e i clienti e il bene è stato donato a terzi solo dopo il conferimento dell’incarico.
Nota della Redazione
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