ICI su terreni agricoli non si applica dato catastale fabbricati rurali (Cass. civ. Sez. V n. 4307 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il criterio della rilevanza oggettiva del dato catastale riconosciuto per i fabbricati rurali non si estende ai terreni, per i quali opera il combinato disposto degli artt. 2 e 9 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Le due disposizioni disciplinano profili diversi e non sovrapponibili: la prima attiene alla qualificazione dell’area come non fabbricabile ai fini del calcolo della base imponibile in base al reddito dominicale, la seconda introduce agevolazioni di carattere soggettivo applicabili ai fini dell’imposta concretamente liquidabile. Ne consegue che l’area qualificata come non fabbricabile perché impiegata a fini agricoli dall’imprenditore agricolo professionale non è per ciò stesso esente, ma soggetta a un regime agevolato. Il travisamento della prova, ove verta su fatti sostanziali e costituisca punto controverso, è fatto valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.

Il Fatto

Il Comune intimato liquidava l’ICI per l’anno d’imposta 2010 in relazione a terreni posseduti dalla contribuente e qualificati come aree fabbricabili. La pretesa impositiva si fondava sulla vocazione edificatoria dei beni, ubicati in area di espansione non urbanizzata.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’ente e riteneva fondata la pretesa, valorizzando la classificazione catastale dei terreni, non iscritti nelle categorie A/6 o D/10, e la mancata prova della loro utilizzazione per l’esercizio dell’impresa agricola. La contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li accoglie. Il primo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 504/1992, è ritenuto fondato nella parte in cui contesta che il trattamento esonerativo postuli la classificazione catastale in categoria A/6 o D/10.

La norma richiamata stabilisce che non sono fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti di cui all’art. 9, comma 1, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo. La giurisprudenza di legittimità richiede tre condizioni: il possesso da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, la diretta conduzione e la persistenza dell’utilizzazione agricola. Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, prescindendo dalla potenzialità edilizia.

La Corte ribadisce che le due disposizioni disciplinano situazioni diverse: qualificazione dell’area ai fini della base imponibile, con carattere oggettivo, e agevolazioni di carattere soggettivo ai fini dell’imposta concretamente applicabile. Il regime di cui all’art. 9 contempla un’esenzione per la parte di valore inferiore a 25.822,84 € e riduzioni per le successive soglie monetarie.

Quanto al principio di non contestazione, il motivo non è fondato: nel processo tributario l’onere di allegazione dell’Amministrazione non è ulteriore rispetto a quanto dedotto nell’atto impositivo, preesistente al processo. Nella specie il Comune aveva contestato la mancata dimostrazione della diretta conduzione del fondo, escludendo l’operatività del principio. La censura sugli elementi indiziari è invece inammissibile, perché involge un sindacato di merito non esigibile in sede di legittimità.

Sul travisamento della prova, la Corte richiama il principio delle Sezioni unite: la svista sul fatto probatorio trova rimedio nella revocazione, ma se il fatto è controverso il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. Il vizio, articolato sotto il num. 4, è riqualificato ex num. 5. Riconosciuta l’omessa percezione della dichiarazione IRAP e del fascicolo aziendale, potenzialmente decisivi, la sentenza è cassata con rinvio per la valutazione di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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