Indennità una tantum di vacanza contrattuale e assenza di diritto soggettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20577 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’Accordo interconfederale sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 ha natura meramente programmatica o di indirizzo ed è inidoneo, di per sé, a conferire posizioni di diritto soggettivo piene. Esso può costituire fonte del diritto a percepire l’indennità di vacanza contrattuale solo se recepito dalla contrattazione collettiva nazionale. Ne consegue che la sua attribuzione non può dirsi generalizzata quando le parti collettive abbiano demandato al livello regionale la negoziazione della relativa erogazione, in coerenza con le specifiche situazioni territoriali di copertura dei costi. L’interpretazione degli atti di autonomia privata è attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi di motivazione.
Il Fatto
Una lavoratrice ha agito nei confronti della datrice di lavoro, una casa di cura privata, chiedendo la condanna al pagamento dell’indennità una tantum di vacanza contrattuale per il periodo compreso tra la cessazione del contratto collettivo del 2005 e la stipulazione del nuovo contratto del 2010.
Il Tribunale ha respinto la domanda. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione, escludendo la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo in capo alla lavoratrice e negando che il verbale di accordo del 31 gennaio 2013, stipulato presso la Regione Campania, avesse attribuito alcun diritto. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, sostenendo che il verbale del 31 gennaio 2013 avesse riconosciuto il diritto inderogabile dei lavoratori alla corresponsione dell’indennità, con mero rinvio di quantificazione ed erogazione. La Corte ha respinto la censura, ribadendo che l’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e che la critica dei canoni ermeneutici non può risolversi nella contrapposizione di una lettura diversa.
Nel merito, la Corte ha richiamato il proprio indirizzo consolidato: l’Accordo del 23 luglio 1993 è fonte di mero orientamento per i contratti di settore e non conferisce diritti soggettivi se non recepito dalla contrattazione nazionale. Le parti collettive, nel rinnovo del 15 settembre 2010, avevano preso atto della scadenza del contratto precedente e della crisi economico-finanziaria differenziata per regione, demandando al livello regionale la negoziazione dell’eventuale una tantum.
La Corte ha aggiunto che l’attribuzione generalizzata dell’emolumento si sarebbe posta in contrasto con le premesse dell’accordo, richiamando sul punto una serie di precedenti, tra cui Cass. 8 settembre 2021, n. 26266, esattamente in termini per il riferimento al verbale del 31 gennaio 2013, con integrale rinvio ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
Quanto alla qualificazione della situazione economico-finanziaria come condizione sospensiva, la Corte ha rilevato che si tratta di questione nuova, non trattata dalla sentenza e dedotta per la prima volta in sede di legittimità, con mera ripresa da un precedente di merito di segno contrario. Ha comunque richiamato la distinzione tra condizione meramente potestativa e condizione potestativa, confermando la correttezza della qualificazione operata dal giudice di merito.
Infine, la Corte ha respinto il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099 c.c., ribadendo che la retribuzione prevista dal contratto collettivo gode di una presunzione di adeguatezza e che la valutazione di sufficienza va compiuta sul trattamento complessivo, secondo il canone di onnicomprensività, avuto riguardo al cd. minimo costituzionale. Il ricorso è stato rigettato, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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