Cessazione della materia del contendere per conciliazione fuori udienza nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 15112 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la conciliazione fuori udienza disciplinata dall’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, sottoscritta dalle parti e depositata nel giudizio di legittimità, determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice di legittimità, preso atto dell’accordo e delle concordi istanze delle parti, dichiara estinto il processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. e compensa le spese di lite, essendo tale l’accordo delle parti. La definizione conciliativa sopravvenuta preclude ogni esame dei motivi di ricorso e sottrae la controversia alla decisione nel merito.

Il Fatto

La società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Venezia un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2013. L’Ufficio aveva ripreso a imposizione maggiori II.DD. e IVA, con sanzioni e interessi, contestando operazioni oggettivamente inesistenti per costi dedotti in relazione a rapporti con due fornitori.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per Cassazione con quattro motivi, cui l’Agenzia replicava con controricorso.

La Motivazione della Corte

La ricorrente articolava quattro censure. Il primo e il secondo motivo denunciavano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, contestando la ritenuta raggiunta prova dell’inesistenza delle operazioni. Il terzo e il quarto motivo prospettavano, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione delle medesime disposizioni in tema di onere probatorio a carico del contribuente e in ordine ai recuperi su interessi attivi e costi non inerenti.

Nelle more del giudizio di legittimità le parti depositavano copia dell’accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto in data 24.3.2025, invocando l’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992. Con le rispettive note di deposito, entrambe le parti formulavano istanza di estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, confermando le risultanze documentali.

La Corte, preso atto della convergente volontà delle parti e della documentazione prodotta, ha accolto l’istanza. La conciliazione fuori udienza intervenuta in sede di legittimità assume valore definitorio della controversia e rende superfluo ogni scrutinio dei motivi.

Ne deriva la declaratoria di estinzione del processo. Quanto alle spese, la Corte le ha compensate, essendo tale l’accordo delle parti, in coerenza con la natura negoziale della definizione raggiunta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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