Onere della prova delle operazioni inesistenti e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 4380 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze). Spetta invece al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale onere non è assolto con l’esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, poiché essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una serie di avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha contestato al contribuente, titolare di una ditta individuale, l’utilizzo di fatture emesse da una società risultata priva di struttura operativa, senza dipendenti e senza costi per l’acquisto di indumenti protettivi. Altri avvisi, relativi a un diverso periodo d’imposta, riguardavano fatture emesse nei confronti di una società in accomandita semplice del medesimo contribuente.

In primo grado la CTP di Novara accoglieva il ricorso del contribuente quanto a un avviso e dichiarava inammissibile quello della società, nel frattempo estinta, rigettando il ricorso proposto in proprio. La CTR del Piemonte, decidendo sugli appelli riuniti, accoglieva l’impugnazione erariale e rigettava quella del contribuente, rilevando il difetto di legittimazione dell’ex socio e l’infondatezza nel merito. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo il vizio di ultrapetizione: l’Ufficio avrebbe contestato operazioni oggettivamente inesistenti, mentre la CTR avrebbe considerato le operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato. Il vizio di error in procedendo impone alla parte di riportare in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi che consentono di individuare i passaggi motivazionali da cui desumere l’extrapetizione.

La deduzione è risultata estremamente generica e tendente a rimettere in discussione l’accertamento in fatto del giudice del merito, che aveva verificato il difetto di prova dell’effettività delle prestazioni. La Corte ha ribadito che è inammissibile il ricorso che miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019). Le considerazioni della CTR sulla conoscibilità della natura di “cartiera” della ditta emittente non integrano un fatto costitutivo diverso da quello contestato, tendendo piuttosto a demolire le argomentazioni del primo giudice.

Il secondo motivo lamentava un vizio di motivazione, non essendo percepibili le ragioni della decisione. La Corte lo ha giudicato infondato. Non essendo più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 23940 del 2018; Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014).

La motivazione apparente ricorre quando, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice (Cass., Sez. Un., n. 22232 del 2016; Cass. n. 9105 del 2017). Nel caso esaminato la sentenza impugnata contiene una motivazione chiaramente intelligibile nel suo percorso logico-giuridico e rispettosa dei principi in materia (Cass. n. 9723 del 2024; Cass. n. 28628 del 2021).

Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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