Motivazione apparente e doppia conforme: rigetto dei motivi in materia di IVA (Cass. civ. Sez. V n. 13372 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile. In materia di accertamento IVA, la legge consente all’Ufficio di desumere le false indicazioni anche sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza necessità di prove certe; il giudice di merito deve valutarle singolarmente e complessivamente. La regola della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. preclude la rivalutazione delle risultanze istruttorie ove non siano indicate ragioni di fatto diverse tra le due pronunce.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, con cui recuperava a tassazione IVA per euro 2.310.000,00, ritenuta indebitamente detratta. L’operazione sottesa alla fattura registrata aveva ad oggetto una compravendita immobiliare: terreni ceduti ad altra società a un prezzo di euro 2.100.000,00 e successivamente riacquistati dalla contribuente a un prezzo di euro 10.500.000,00.

La società impugnava l’atto impositivo; il ricorso era respinto in primo grado e l’appello rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 3841/2023. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre l’Agenzia si costituiva solo per l’eventuale partecipazione all’udienza.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per contraddittorietà tra le parti della motivazione, tale da integrare un’ipotesi di motivazione apparente. La Corte rigetta la censura: dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il vizio è configurabile solo quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o fondata su affermazioni inconciliabili, purché il difetto emerga dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, secondo i precedenti richiamati (Sez. III n. 4166 del 2024; Sez. III n. 7090 del 2022). Nel caso concreto il giudice di secondo grado ha confermato la configurabilità di un’operazione solo apparentemente onerosa e la non corrispondenza della fattura a un corrispettivo effettivo.

Il secondo motivo contestava la ricostruzione dell’oggetto contrattuale e l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo sull’utilizzo di prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali o recepite senza apprezzamento critico (Sez. I n. 6774 del 2022; Sez. VI-1 n. 1229 del 2019). L’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto riservata al giudice di merito, e il ricorrente deve specificare come i canoni legali di interpretazione siano stati violati, non contrapporre una diversa lettura del negozio (Sez. I n. 9461 del 2021).

Il terzo e il quarto motivo investivano la ritenuta non onerosità dell’operazione, la disciplina dell’accollo ex art. 1273 cod. civ. e la valutazione delle presunzioni. La Corte li dichiara inammissibili: il giudice di merito ha escluso l’onerosità sulla base di una pluralità di anomalie nella pattuizione, tra cui l’indicazione dell’accollo delle quote residue di mutui come integrale modalità di pagamento, la mancata documentazione dell’accordo e dei mutui e la genericità della clausola sul corrispettivo. Quanto alle presunzioni, gli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972 consentono di desumere le false indicazioni da elementi gravi, precisi e concordanti, valutati singolarmente e complessivamente (Sez. V n. 10615 del 2024; Sez. VI-5 n. 14237 del 2017).

Il quinto motivo lamentava il mancato esercizio dei poteri officiosi e la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio. La Corte lo rigetta: il giudizio sulla necessità e utilità di tale strumento rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e soggetto alla preclusione della doppia conforme (Sez. IV n. 25281 del 2023), tanto più che la parte ne invocava l’ammissione d’ufficio in assenza di richiesta di parte. Il ricorso è dunque rigettato, con nulla sulle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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