Improcedibile il ricorso se manca la copia notificata della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 17161 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il ricorrente per cassazione allega, espressamente o implicitamente, che la sentenza impugnata gli è stata notificata ai fini del decorso del termine breve, deve depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.. La mancata osservanza di tale onere comporta l’improcedibilità del ricorso, salvo che il documento mancante sia depositato entro venti giorni dalla notifica, sia già nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d’ufficio, ovvero il ricorso risulti notificato prima della scadenza del termine breve dalla pubblicazione. L’improcedibilità non contrasta con l’art. 6 CEDU, integrando una sanzione adeguata al fine di rapido svolgimento del giudizio di legittimità.

Il Fatto

Due clienti avevano conferito alla banca un patrimonio in gestione individuale di portafogli. Su indicazione di un promotore finanziario dell’istituto avevano svincolato le somme e le avevano reinvestite in un fondo comune speculativo del medesimo gruppo. L’andamento del fondo si era rivelato negativo e i clienti avevano chiesto il rimborso, ottenendo una somma inferiore al capitale inizialmente versato.

Gli investitori avevano quindi citato la banca davanti al Tribunale di Verona, lamentando la violazione degli obblighi informativi precontrattuali e degli obblighi di identificazione, gestione e disclosure dei conflitti di interesse. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo quanto al danno emergente. La Corte d’appello di Venezia ha invece accolto il gravame dell’istituto e respinto le domande originarie. I clienti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte non esamina nel merito i motivi, perché il ricorso è improcedibile. I ricorrenti avevano allegato che la sentenza d’appello era stata loro notificata, il che rendeva operante il termine breve di impugnazione. Da ciò sorgeva l’onere di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione.

Il Collegio ricostruisce il quadro consolidato: l’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione, e la mancanza di uno dei due documenti determina l’improcedibilità. Fanno eccezione tre ipotesi, richiamate dalle Sezioni Unite n. 10648 del 2017 e n. 21349 del 2022: il deposito tardivo ma entro venti giorni, la disponibilità del documento da parte del giudice, la notifica del ricorso prima della scadenza del termine breve.

Nel caso concreto nessuna di tali condizioni ricorre. Il ricorso elencava un allegato indicato come copia notificata della sentenza, ma l’apertura del file telematico ha mostrato che conteneva la notifica dello stesso ricorso, come confermato dalla data della PEC e dagli allegati presenti. Nessun altro documento prodotto dai ricorrenti consisteva nella notifica della sentenza, né questa era stata depositata dalla banca controricorrente.

Poiché la notifica del ricorso era avvenuta due giorni dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione, e non era applicabile la c.d. prova di resistenza, il ricorso va dichiarato improcedibile. La Corte esclude il contrasto con l’art. 6 CEDU, richiamando la sentenza della Corte EDU del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia: la sanzione è adeguata a garantire il rapido svolgimento del giudizio di legittimità, che interviene dopo due gradi di merito.

L’accertata improcedibilità preclude ogni esame dei motivi e delle eccezioni della controricorrente, secondo il principio per cui l’atto non è scrutinabile nemmeno per rilevarne l’inammissibilità. Da essa discende la condanna dei ricorrenti alle spese e l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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