Contributi di bonifica: presunzione di vantaggiosità e onere del consorziato (Cass. civ. Sez. V n. 4016 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili di bonifica, l’adozione del piano di classifica e ripartizione approvato dalla competente autorità regionale ingenera una presunzione iuris tantum di vantaggiosità dell’attività di bonifica per i fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza, ossia di benefici fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere eseguite dal consorzio. Il perimetro di contribuenza ha natura di atto amministrativo immediatamente lesivo, cui sono collegate ex lege le conseguenze impositive: in difetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo, esso costituisce atto presupposto ormai definitivo e su di esso non è più possibile incidere in via indiretta nel giudizio tributario. Ne consegue che incombe sul consorziato, che non abbia contestato specificamente il piano di classifica né impugnato l’atto presupposto, l’onere di superare con prova contraria la presunzione di beneficio, dimostrando la non vantaggiosità dell’attività di bonifica per il proprio fondo. Non è configurabile alcuna violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., né alcun obbligo probatorio ulteriore a carico del consorzio, salva la possibilità per il giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi di cui all’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un invito al pagamento con cui un consorzio di bonifica aveva richiesto a un contribuente la somma di euro 92,72 a titolo di quota consortile di competenza per l’anno 2007. Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che lo rigettava; la Commissione tributaria regionale dell’Umbria respingeva poi l’appello, confermando la legittimità della pretesa.

La sentenza di gravame riteneva che il consorzio avesse assolto al proprio onere probatorio e che il contributo fosse comunque dovuto per la sola appartenenza all’area interessata, a prescindere dalla fruizione di specifiche opere di bonifica, in ragione della funzione preventiva dell’attività svolta. Il contribuente ricorreva così per cassazione con cinque motivi, cui il consorzio resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si lamentava la violazione dell’art. 2909 cod. civ. per mancato rilievo di un diverso giudicato intercorso tra le parti, è dichiarato inammissibile per violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non essendo indicati né gli estremi né il contenuto della sentenza asseritamente rilevante. Nel merito, la Corte richiama Sezioni Unite n. 13916 del 2006: l’efficacia ultrattiva del giudicato tributario, pur non trovando ostacolo nel principio di autonomia dei periodi d’imposta, è prospettabile solo per gli elementi costitutivi della fattispecie che assumono carattere tendenzialmente permanente, non per i fatti variabili da periodo a periodo. L’accertamento sull’insussistenza del beneficio specifico e diretto non è dunque suscettibile di applicazione ultrattiva. Sul punto dello ius novorum, la motivazione del gravame è corretta ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., con conferma del dispositivo.

Il secondo motivo, relativo alla pretesa confusione tra i concetti di “comprensorio” e “perimetro di contribuenza” e al riparto dell’onere probatorio, è rigettato. La Corte muove dal principio per cui i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, dovuti da chi sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite.

Il perimetro di contribuenza è qualificato come atto amministrativo immediatamente lesivo, cui sono ricollegate ex lege le conseguenze impositive. In mancanza di impugnazione innanzi al giudice amministrativo, esso costituisce atto presupposto definitivo. L’adozione del piano di classifica genera una presunzione di vantaggiosità che il consorziato deve vincere con prova contraria, salvo che il piano sia stato specificamente impugnato, nel qual caso il beneficio deve essere provato dal consorzio.

Il terzo motivo, con cui si deducevano la violazione delle norme sui consorzi di bonifica e l’omesso riferimento alle specifiche opere, è infondato. La Corte ribadisce che l’obbligo di contribuire postula la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile che tragga vantaggio diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale da tradursi in una “qualità” del fondo. Quanto alle opere di difesa idraulica, il beneficio è intrinseco alle opere stesse senza perciò cessare di essere specifico, poiché i fondi difesi acquistano di per sé maggior valore; non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva.

Il quarto e il quinto motivo, incentrati sull’omesso esame di fatto decisivo e sulla legittimità del criterio impositivo, sono parimenti rigettati. Le censure difettano di autosufficienza e, sotto altro profilo, richiedono una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità, configurandosi semmai il rimedio della revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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