Transito esterno: omessa presentazione in dogana non è errore formale (Cass. civ. Sez. V n. 4389 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 305 T.U.L.D. sanziona l’omessa presentazione delle merci alla dogana di destino di spedizioni vincolate al regime di transito comunitario esterno come violazione sostanziale, funzionale a garantire l’esercizio dei poteri di controllo dell’ufficio doganale, e non come mero adempimento formale. Tale funzione non è sminuita dall’avvenuta fuoriuscita dei beni dal territorio doganale, accertata ex post mediante riconciliazione documentale: l’allibramento postumo non surroga i controlli non eseguiti. Ne consegue che la fattispecie non integra un errore privo di danno all’erario, né è invocabile l’art. 318 T.U.L.D.. In tema di sanzioni amministrative tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava sull’autore della violazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 2697 cod. civ.
Il Fatto
Una società assumeva il ruolo di garante del transito di merce non comunitaria, imbarcata presso il porto di Genova e diretta in Canada. La merce non veniva presentata all’ufficio doganale di Genova, con omissione della consegna del modello T1 necessario all’appuramento del regime. L’amministrazione finanziaria irrogava una sanzione di importo pari a Euro 8.315,40.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 629/2019, riformava la decisione di primo grado e riduceva la sanzione al minimo edittale di Euro 258,00, qualificando la condotta come mero errore, sanabile per effetto del ravvedimento operoso e privo di danno all’erario. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; il contribuente resisteva con controricorso e la Procura Generale chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal carattere pacifico dell’operazione di transito esterno e dell’omessa presentazione della merce all’ufficio doganale di Genova. Il punto di diritto attiene alla corretta individuazione della fattispecie sanzionatoria applicabile tra l’art. 305 T.U.L.D. e l’art. 318 T.U.L.D..
Secondo la Corte, l’art. 305 T.U.L.D. non tutela un adempimento formale, ma presidia l’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’ufficio doganale di destinazione. I momenti chiave del regime di transito sono l’inizio e la fine dello stesso, nei quali l’autorità verifica, tramite ispezione delle merci e dei documenti di accompagnamento, il regolare funzionamento del regime. La Corte richiama la CGUE, C-187/14 e Cass., n. 5958 del 2019 a sostegno della lettura sostanziale della disposizione.
Il fatto che, in esito alla riconciliazione tra la documentazione messa tardivamente a disposizione della dogana di destinazione e quella del paese terzo, sia riscontrata la fuoriuscita dei beni dal territorio doganale non sminuisce la funzione del controllo omesso. Ammettere il contrario renderebbe facoltativo l’obbligo di presentazione dei beni all’ufficio di destinazione, relegandolo a formalità surrogabile con documentazione ex post, la quale non può assolvere ad alcuna funzione recuperatoria dei controlli non eseguiti.
Quanto al profilo soggettivo, la Corte richiama l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 e l’art. 2697 cod. civ.: la prova dell’assenza di colpa grava sull’autore della violazione e non risulta fornita dal contribuente. Il vizio di motivazione dedotto dall’amministrazione è invece respinto, poiché la censura investe in realtà un errore di diritto della sentenza impugnata.
L’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal contribuente è dichiarata inammissibile: la questione relativa alla corretta individuazione del destinatario dell’atto impositivo attiene alla legittimità dell’atto e avrebbe dovuto formare autonomo motivo di impugnazione, non riguardando la legittimazione processuale nel processo tributario. In accoglimento del primo e del terzo motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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