Transito esterno: la mancata presentazione in dogana non è un mero errore (Cass. civ. Sez. V n. 4388 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 305 T.U.L.D. sanziona l’omessa presentazione delle merci alla dogana di destinazione, adempimento funzionale a garantire, sul piano sostanziale, l’esercizio dei poteri di controllo dell’ufficio doganale. Tale funzione non è sminuita dalla riconciliazione documentale successiva con la dogana del paese di immissione in libera pratica. La circostanza che, in esito all’allibramento postumo, sia accertata la fuoriuscita dei beni dal territorio doganale non esclude l’applicabilità della sanzione, né consente di qualificare la condotta come mero errore privo di danno per l’erario. La prova dell’assenza di colpa grava sull’autore della violazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997.
Il Fatto
Una società di logistica aveva curato una spedizione di merce non comunitaria vincolata al regime di transito comunitario esterno, imbarcata dal porto di Genova verso il Canada. La merce non era stata presentata all’ufficio doganale di destinazione di Voltri, con conseguente mancato appuramento del regime, senza la consegna del modello T1 ai fini dell’allibramento. In seguito, su richiesta della stessa parte, era stato chiesto l’allibramento postumo, con verifica documentale incrociata tra dogana italiana e dogana estera, che confermava l’effettiva esportazione.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, annullando l’atto di contestazione di una sanzione di Euro 6.829,38. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in riforma, aveva escluso l’applicazione dell’art. 305 T.U.L.D. e qualificato la vicenda come errore non produttivo di danno all’erario, applicando l’art. 318 T.U.L.D. nel minimo edittale di Euro 258,00, con temperamento da ravvedimento operoso. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la Procura Generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il nucleo della decisione riguarda il rapporto tra l’art. 305 T.U.L.D. e l’art. 318 T.U.L.D. La Corte rileva che l’obbligo di presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione non è un mero adempimento formale, ma un’attività prodromica all’esercizio dei poteri di controllo. I momenti chiave del regime di transito esterno sono l’inizio e la fine del regime: solo in tali fasi l’autorità doganale può ispezionare merci e documenti di accompagnamento e verificare il regolare funzionamento del regime.
La conseguenza è che la riconciliazione documentale intervenuta ex post non rimedia all’omesso controllo. La documentazione tardivamente messa a disposizione, per quanto idonea a provare la fuoriuscita dei beni dal territorio doganale, non assolve ad alcuna funzione recuperatoria dei controlli non eseguiti. Ammettere il contrario renderebbe facoltativo l’obbligo di presentazione, relegandolo a formalità surrogabile mediante produzione successiva.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama il quadro unionale e la giurisprudenza pertinente, segnatamente gli artt. 14, par. 4, e 37 Reg. CE n. 2913/1992, la pronuncia CGUE, C-187/14 e Cass., n. 5958 del 2019, per affermare che, in assenza di prova della corretta conclusione del regime, l’obiettivo dei controlli doganali non può dirsi conseguito.
Il secondo motivo, con cui si denunciava la motivazione apparente della sentenza impugnata, è invece rigettato: la contestazione del vizio di motivazione censura, in realtà, un errore di diritto. Nel merito dei motivi fondati, la Corte osserva che la valutazione dell’elemento soggettivo non può essere svolta in termini di mera esclusione apodittica della colpevolezza: la prova dell’assenza di colpa incombe sull’autore della violazione, secondo l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 e l’art. 2697 cod. civ.
In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla controricorrente, che non risulta eretta ad autonomo motivo di impugnazione avverso l’atto impositivo: il profilo attiene alla legittimità dell’atto, non alla legittimazione processuale, che nel processo tributario riguarda il destinatario dell’atto e l’ufficio che lo ha emesso.
Nota della Redazione
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