Sindacato incidentale del giudice di pace sui divieti di espulsione dello straniero (Cass. civ. Sez. I n. 9789 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione del cittadino straniero, il giudice di pace adito in opposizione avverso il decreto prefettizio è tenuto a esercitare il sindacato incidentale sui motivi ostativi all’espulsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nel testo vigente ratione temporis, in adempimento del proprio obbligo di cooperazione istruttoria. Il principio si applica anche prima delle modifiche introdotte dall’art. 7 del d.l. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023. La valutazione dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami con il Paese d’origine deve avvenire caso per caso, in coerenza con la direttiva 2008/115/CE. La tutela dell’art. 8 CEDU comprende anche la sola vita privata e non soltanto quella familiare, con la conseguenza che assumono rilievo in giudizio i legami sociali, e non specificamente familiari, dedotti dallo straniero: si tratta di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale, prive di gradazioni o gerarchie.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero proveniente dal Senegal, proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Varese avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998. A fondamento del provvedimento era contestata la permanenza illegale sul territorio nazionale, conseguente alla notificazione, in pari data, del rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Giudice di pace rigettava l’opposizione e confermava il decreto, ritenendo preclusa al giudice dell’espulsione ogni valutazione sulla legittimità del diniego del permesso di soggiorno e sulla situazione personale dello straniero. Il ricorrente impugnava quindi l’ordinanza per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione della direttiva 2008/115/CE, dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19 TUI, l’omesso esame di fatti decisivi e la nullità della motivazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara inammissibile la costituzione del Ministero dell’Interno e della Prefettura, avvenuta con atto finalizzato alla sola partecipazione alla discussione orale. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, mediante deposito di memorie: ciò presuppone la tempestiva notificazione e il deposito del controricorso.
Nel merito, i primi due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono dichiarati fondati. La Corte rammenta che, ove siano rappresentati i motivi ostativi all’espulsione di cui all’art. 19 del TUI nel testo vigente ratione temporis, sussiste il dovere del sindacato incidentale da parte del giudice di pace, richiamando sul punto Cass. n. 26633/2023. La norma impone infatti al giudice di pace, in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sull’allegata sussistenza dei divieti sanciti dai commi 1 e 1.1.
Il percorso argomentativo si fonda su un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15843/2023, Cass. n. 19815/2022, Cass. n. 15362/2015, Cass. n. 23957/2018), che la Corte ribadisce: l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998, là dove impone di tener conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dell’esistenza di legami con il Paese d’origine, si applica con valutazione caso per caso anche allo straniero che abbia legami familiari in Italia pur senza aver formalmente richiesto il ricongiungimento. Il riferimento è alla nozione di diritto all’unità familiare elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU e fatta propria dalla Corte cost. n. 202/2013.
La Corte sottolinea che tale tutela non distingue tra vita privata e vita familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale protetto dall’art. 8 CEDU, che non prevede gradazioni o gerarchie. Ne deriva la rilevanza in giudizio dei legami sociali, e non specificamente familiari, quali quelli dedotti dal ricorrente e trascurati dal giudice di merito. L’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo e impone la cassazione dell’ordinanza, con rinvio al Giudice di pace di Varese, in persona di diverso magistrato, per il riesame della fattispecie e la statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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