Nullità del contratto per illegittimità del concorso interno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4569 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o non ne abbiano avuto consapevolezza. L’art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165 del 2001 è norma inderogabile posta a presidio dell’art. 97, comma 4, Cost., e la sua violazione determina la nullità del contratto individuale in forza dell’art. 36 del medesimo decreto. La pubblica amministrazione è tenuta al ripristino della legalità e alla ripetizione delle somme corrisposte senza titolo; l’accordo di risoluzione consensuale del rapporto, qualificato dalle parti come non revocabile, non può sanare vizi genetici né prevalere sul giudicato amministrativo.
Il Fatto
Il lavoratore, già dipendente della Regione Puglia con qualifica dirigenziale, era cessato dal servizio il 1° aprile 2004 in virtù di un contratto di risoluzione consensuale stipulato il 29 marzo 2004, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 7 del 2002, con erogazione di un incentivo all’esodo. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4888 del 2013, che aveva travolto la procedura concorsuale posta a base del suo inquadramento dirigenziale, la Regione gli aveva chiesto la restituzione di € 366.857,27.
Il lavoratore si era opposto, deducendo la novazione del rapporto, la prescrizione e l’efficacia dell’accordo transattivo. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2111/2022, aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 652/2024, aveva rigettato l’appello della Regione. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Disattesa l’eccezione di inammissibilità, la Corte ha esaminato il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la procedura concorsuale è atto presupposto del contratto individuale e ne condiziona la validità: l’illegittimità delle operazioni concorsuali si risolve nella violazione della norma inderogabile e comporta la nullità del contratto individuale.
La Corte ha ribadito che l’amministrazione ha l’obbligo di verificare i requisiti di ammissione prima dell’immissione in ruolo; l’accertamento successivo della loro mancanza può rilevare solo a fini risarcitori, ove sussista l’affidamento incolpevole del candidato, ma non impedisce all’amministrazione di recedere dal rapporto affetto da nullità, facendo valere l’assenza di un vincolo contrattuale per violazione delle disposizioni imperative poste a tutela di interessi pubblici.
Nella specie, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4888 del 2013 era vincolante e la corte territoriale avrebbe dovuto conformarsi al suo decisum. Il giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni effetto giuridico che ne derivi nel rapporto obbligatorio tra le stesse parti. Di qui l’obbligo della Regione, in esecuzione del giudicato amministrativo, di annullare l’inquadramento dirigenziale e recuperare quanto indebitamente percepito.
Né poteva giustificare la decisione di appello l’accordo di risoluzione consensuale. Una volta accertata in via definitiva l’insussistenza del presupposto (la qualifica dirigenziale), l’amministrazione aveva il dovere di agire per ripristinare la legalità, non essendosi perfezionata la fattispecie prevista dalla legge regionale. Nel pubblico impiego contrattualizzato il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello della contrattazione collettiva è affetto da nullità, con conseguente obbligo di ripetizione. Gli atti di risoluzione consensuale, espressione di volontà negoziale, sono tenuti al rispetto della normativa vigente e il mancato rispetto dei requisiti di legge li ha resi nulli.
La Corte ha inoltre escluso che l’intesa transattiva potesse prevalere sulla decisione del Consiglio di Stato, non essendo stata dedotta nel giudizio amministrativo, e ha confermato che la situazione accertata dalla sentenza passata in giudicato è intangibile, con preclusione di ogni apprezzamento del contenuto dell’accordo. Irrilevanti anche la mancanza di una riserva di efficacia e l’esclusione della revocabilità, che concernevano il semplice incontro delle volontà e non potevano sanare vizi genetici. Il Collegio ha quindi accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, cassando con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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