Segretario comunale in disponibilità: niente riallineamento stipendiale in sede di fascia inferiore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4571 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 43 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali, nel prevedere che al segretario collocato in disponibilità e successivamente nominato presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione sia conservato il trattamento economico in godimento, si riferisce alle voci elencate dal comma 1 e non agli importi specifici percepiti presso l’ultima sede di servizio. Ne consegue che il segretario non ha diritto a mantenere il riallineamento stipendiale di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL, che ha natura perequativa e presuppone la sussistenza, presso l’ente di nuova assegnazione, di un dirigente con retribuzione superiore a cui allineare la retribuzione di posizione. La Corte di cassazione può interpretare direttamente il CCNL ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, segretario comunale iscritto alla fascia A dell’Albo Nazionale, era stato nominato segretario dei Comuni di Magenta e Busto Garolfo, convenzionati, percependo il trattamento economico previsto dall’art. 37 del CCNL, inclusa la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL. Dal 1° ottobre 2017, venuta meno per scadenza naturale la convenzione, era rimasto titolare dell’ufficio del solo Comune di Magenta e poi collocato in disponibilità dal 1° novembre 2017.
Con decreto del Prefetto di Milano n. 259 del 15.12.2017 era stato assegnato d’ufficio alla sede di segreteria convenzionata di fascia B dei Comuni di Cassano Magnago e Busto Garolfo e, previa accettazione, nominato titolare dal 1° gennaio 2018. Riscontrata la mancata corresponsione della voce retributiva rivendicata, agiva in giudizio. Il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva parzialmente la domanda; la Corte di Appello di Milano, in accoglimento dell’appello incidentale del Comune, riformava la decisione. Proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso, trattati congiuntamente per connessione logica, censuravano l’interpretazione degli artt. 41 e 43 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali, in relazione ai canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ.. Il ricorrente sosteneva che il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede dovesse essere conservato nel suo complesso, senza distinzione tra retribuzione di posizione di base e maggiorazione per allineamento.
La Corte muove dal rilievo che essa stessa può interpretare direttamente il CCNL, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come riformulato dal d.lgs. n. 40/2006, richiamando i propri precedenti. L’art. 43, comma 1, del CCNL specifica le voci che compongono il trattamento economico in godimento, tra cui figura la retribuzione di posizione. Il comma 2, nel garantire la conservazione in caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore, si riferisce dunque alle voci, non agli importi specifici percepiti presso l’ultima sede.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il riallineamento stipendiale di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL trova la sua ratio nella particolarità delle funzioni espletate dal segretario presso l’ente locale, con funzione perequativa. Ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000, il segretario sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, compiti che giustificano il riconoscimento di un’indennità di posizione quanto meno pari a quella del dirigente sottoposto al suo potere di coordinamento e controllo.
Conforme a tali principi è dunque la sentenza impugnata, che ha escluso il diritto a mantenere il riallineamento stipendiale percepito prima della collocazione in disponibilità e ha verificato l’insussistenza, presso il Comune di Cassano Magnago, dei presupposti per il riallineamento, non essendovi alcun dirigente da sovrintendere con retribuzione superiore. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e obbligo dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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