Riqualificazione del rapporto autonomo in subordinato travolge i termini finali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20333 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di domanda di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro avente veste formale di contratto di lavoro autonomo, non trova applicazione il regime decadenziale dell’art. 32 l. n. 183 del 2010. La riqualificazione operata dal giudice si caratterizza come ricostruzione della realtà del rapporto e travolge anche le scadenze finali previste nel primo come nei successivi contratti di collaborazione autonoma, senza che sia necessario impugnare i termini apposti a ciascuno di essi. L’atto di costituzione in mora non è soggetto a formule sacramentali e una richiesta di assunzione a tempo indeterminato con diffida alla regolarizzazione è idonea a configurare offerta delle energie lavorative. Il giudice che, riconosciuta la natura subordinata, ometta di pronunciarsi sull’inquadramento richiesto viola l’art. 112 c.p.c., con error in procedendo denunciabile ex art. 360, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accertato che tra la lavoratrice e la società erano intercorsi rapporti di lavoro subordinato sino al 31 dicembre 2013. Ha però respinto le ulteriori domande, ritenendo che i termini finali apposti ai singoli contratti di collaborazione non fossero stati impugnati e che non risultasse alcuna offerta delle energie lavorative dopo quella data.
Gli eredi della lavoratrice hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. La società ha resistito con controricorso e impugnazione incidentale condizionata, lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione di applicabilità del solo art. 2126 c.c. in ragione della natura di società in house della Regione Lazio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. L’atto introduttivo aveva chiesto l’accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal primo contratto di collaborazione e perdurante al momento del giudizio. Davanti a una domanda così formulata, non può condividersi l’assunto del giudice di appello secondo cui, nonostante la dichiarata inapplicabilità della decadenza ex art. 32 l. n. 183 del 2010, sarebbe stato necessario impugnare i termini dei singoli contratti.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, ribadito da Cass. n. 18210 del 2024: la riqualificazione si caratterizza come ricostruzione della realtà del rapporto, con l’effetto di travolgere le scadenze finali previste nei contratti di collaborazione. Non si tratta dell’accertamento della nullità di una clausola di durata, che lascia integro il rapporto, ma di un’operazione di emersione della realtà del rapporto nel suo concreto atteggiarsi. La stipulazione dei contratti successivi non poteva dunque incidere sulla già intervenuta trasformazione, come affermato anche da Cass. n. 11424 del 2021 e Cass. n. 17845 del 2023.
È fondato anche il quarto motivo. La Corte territoriale aveva negato che la lavoratrice avesse offerto le proprie energie e costituito in mora la società. La difesa degli eredi ha però evidenziato la violazione dei canoni legali di interpretazione, poiché l’atto di costituzione in mora non è soggetto a formule sacramentali. La sentenza non spiega perché una richiesta di assunzione a tempo indeterminato, con diffida alla regolarizzazione e all’inserimento nell’elenco del personale da ricollocare, non configurasse offerta delle energie lavorative.
Va accolto infine il quinto motivo. Riconosciuta la natura subordinata del rapporto, la Corte di merito non si è pronunciata sul capo autonomo relativo all’inquadramento richiesto, neppure per motivarne il rigetto. Si configura così la violazione dell’art. 112 c.p.c., error in procedendo denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.
L’accoglimento del ricorso principale consente lo scrutinio di quello incidentale condizionato, anch’esso fondato quanto all’omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’applicabilità del solo art. 2126 c.c., ritualmente riproposta in appello ex art. 346 c.p.c.. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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