Vendita dell’intero bene in comunione da parte di un solo comproprietario (Cass. civ. Sez. II n. 14761 del 01.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di vendita di un bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari è valido quando compratore e venditore abbiano considerato il bene come un unicum inscindibile, secondo i principi che regolano la comunione pro indiviso; esso è però meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte all’atto. Il contratto di compravendita di un’automobile non richiede la forma scritta ad substantiam e si perfeziona con il semplice consenso, poiché l’iscrizione al PRA costituisce solo pubblicità e non requisito di validità o efficacia del trasferimento. Ne consegue che il comproprietario estraneo all’alienazione, in violazione degli accordi assunti in sede di separazione, ha diritto a ricevere il controvalore della propria quota ideale, senza che rilevi il conflitto tra successivi aventi causa.

Il Fatto

Due coniugi, comproprietari pro indiviso di un’autovettura di pregio, regolavano i loro rapporti patrimoniali con un accordo poi trasfuso nel verbale di separazione, impegnandosi ad assegnare il veicolo al marito. Questi, senza il consenso della comproprietaria, intestava a sé l’autovettura e la alienava a una società terza per un corrispettivo di € 38.000,00.

La comproprietaria conveniva in giudizio l’ex coniuge davanti al Tribunale, chiedendo la restituzione della metà del prezzo di vendita, pari a € 19.000,00, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale, nella contumacia del convenuto, accoglieva la domanda. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo che la vendita avesse riguardato l’intero bene e non la sola quota. Il soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 345 e 183 cod. proc. civ., lamentando che la decisione fosse fondata su documenti tardivamente prodotti in appello. Il motivo è infondato: la Corte d’appello non ha fondato la decisione sui nuovi estratti del PRA, ma sulla documentazione già ritualmente prodotta in primo grado, dalla quale risultava l’intestazione del veicolo al ricorrente dopo l’omologa della separazione e la successiva alienazione al terzo. I documenti prodotti in appello erano diretti a provare l’attualità del pregiudizio, non l’intestazione e la vendita.

Con il secondo motivo si contestava la violazione degli artt. 1376, 2644, 2684, 1103, 1478, 1372 e 1156 cod. civ., sostenendosi che il trasferimento avesse avuto ad oggetto unicamente la quota del ricorrente e non l’intero bene. Anche tale censura è infondata. La Corte richiama il principio secondo cui il contratto di vendita di un bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari è valido quando le parti abbiano considerato il bene come un unicum inscindibile, pur essendo inopponibile al comproprietario estraneo all’atto (Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, n. 2701). Nel caso concreto, il rapporto tra i comproprietari era regolato dall’accordo di separazione, e la comproprietaria ha preteso la metà del prezzo corrispondente alla sua quota ideale del 50%.

La Corte esclude la violazione dell’art. 1376 cod. civ.: la compravendita di un’automobile non richiede la forma scritta ad substantiam e si perfeziona con il semplice consenso; l’iscrizione al PRA è solo pubblicità, volta a dirimere i conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore (Cass. 20/04/2016, n. 7771; Cass. 11/04/2016, n. 8415). Non è in discussione l’effetto traslativo né il conflitto tra acquirenti, ma il diritto del comproprietario a ricevere il controvalore della propria quota in seguito all’arbitraria disposizione del bene.

Con il terzo motivo si deduceva la nullità dell’accordo transattivo per indeterminatezza dell’oggetto, ex artt. 1418 e 1419 cod. civ. Il motivo è infondato: la dedotta nullità non incide sull’illegittimità del comportamento del ricorrente che, proprio avvalendosi di quell’accordo, aveva ottenuto l’iscrizione in proprio favore al PRA e alienato il veicolo al terzo, pur nella consapevolezza di non esserne l’esclusivo proprietario. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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