Il rimborso del 90% per il sisma non si falcidia al 50% (Cass. civ. Sez. V n. 4811 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019. La riduzione percentuale del cinquanta per cento, prevista in caso di eccedenza delle richieste, e l’esaurimento delle risorse non integrano una falcidia sostanziale del credito accertato con sentenza irrevocabile, ma regolano soltanto modalità e procedure di effettuazione del rimborso. In caso di verificata incapienza il giudice dell’ottemperanza deve attivare, anche mediante nomina di un commissario ad acta, le procedure di contabilità pubblica, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. La mera convalida del rimborso e il pagamento del cinquanta per cento non costituiscono completa ottemperanza.

Il Fatto

Un contribuente aveva ottenuto, con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, divenuta definitiva, la condanna dell’Amministrazione finanziaria al rimborso del novanta per cento delle maggiori imposte versate negli anni dal 1990 al 1992, per effetto della legislazione adottata dopo il sisma del dicembre 1990. L’Agenzia delle Entrate aveva corrisposto solo circa la metà della somma dovuta, senza dar corso al saldo.

Non avendo conseguito il rimborso integrale, il contribuente propose ricorso in ottemperanza davanti allo stesso giudice regionale, che nominò un commissario ad acta per assicurare attuazione al giudicato. Avverso tale decisione l’Amministrazione finanziaria ricorse per cassazione con un unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Il contribuente resistette con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Agenzia contesta la mancata applicazione dello ius superveniens che, secondo la tesi dell’Ente impositore, avrebbe ridotto al cinquanta per cento il rimborso spettante. La Corte muove da un dato fermo: è accertato in via definitiva il diritto del contribuente al rimborso integrale nella misura del novanta per cento delle somme versate. Resta invece in contestazione se la disciplina sopravvenuta si applichi alla fattispecie e quali conseguenze produca.

La Corte chiarisce anzitutto il perimetro del giudizio di ottemperanza. Richiamando la costante interpretazione dell’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992, ricorda che il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito a quel giudizio è ammesso non solo per la violazione delle norme che lo disciplinano, ma anche per ogni altro error in procedendo, compreso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il dictum del giudicato e l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede. Nel caso concreto l’oggetto del ricorso attinge proprio il difettoso esercizio di quel potere, perché la questione dei limiti del rimborso doveva essere esaminata in sede di attuazione del comando giudiziale.

Nel merito la Corte ribadisce un principio già espresso in analoga vicenda. I limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento, con riduzione del cinquanta per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta e attuati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius. La norma non determina quindi una falcidia del credito, ma disciplina modalità e procedure di erogazione, secondo criteri di ordinata contabilità e nell’intento di evitare sperequazioni tra i singoli aventi diritto.

Da qui la conseguenza operativa. Chiamato a dare esecuzione al giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la capienza delle risorse stanziate e, riscontrata l’incapienza, deve attivare le procedure particolari della contabilità pubblica, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso rivolto all’istituto tesoriere, che anticipa le somme da regolarizzare una volta disponibili le risorse sul competente capitolo. L’eventuale incapienza, precisa la Corte, non estingue né procrastina sine die il diritto sostanziale del contribuente.

Ne segue che la mera convalida del rimborso e il versamento del cinquanta per cento non integrano piena ottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza avrebbe però dovuto verificare l’effetto della disciplina sopravvenuta sulle modalità attuative, determinando il quomodo dell’intervento sostitutivo. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché in diversa composizione proceda a nuovo giudizio nel rispetto del principio esposto e regoli le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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