Immobili portuali: la categoria E/1 non spetta se l’attività è imprenditoriale (Cass. civ. Sez. 5 n. 14862 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di classamento catastale, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento emesso all’esito di procedura Docfa è soddisfatto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale difformità derivi da una diversa valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi. Solo in caso di contestazione degli elementi di fatto la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate. Ai fini del classamento di un immobile nella categoria catastale E/1, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali che lo rendano estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, privilegiandosi il criterio della funzione rispetto a quello della ubicazione. Ne consegue che gli immobili in ambito portuale non sono classificabili in categoria E/1 se in concreto destinati ad attività industriale o commerciale esercitata secondo parametri economico-imprenditoriali, restando irrilevante l’eventuale interesse pubblico allo svolgimento dell’attività.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento catastale di un complesso di fabbricati destinati a stoccaggio, siti in ambito portuale, attribuendo la categoria D/7 in luogo della categoria E/1 dichiarata dalla contribuente. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo corretto il classamento in E/1 in ragione della destinazione degli immobili a servizi di pubblico interesse; la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato tale decisione.
Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 286/2006, e il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il motivo concernente il vizio di motivazione dell’atto impositivo, ritenendolo fondato. Richiamato il consolidato orientamento di legittimità, afferma che, in caso di procedura Docfa, l’obbligo motivazionale è adempiuto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando l’Ufficio non disattende gli elementi di fatto forniti dal contribuente e la rendita è determinata in base agli stessi, sia pure con una diversa qualificazione giuridica.
Nel caso di specie, il nuovo classamento era stato effettuato sulla scorta dei dati della stessa contribuente e l’atto era corredato da una relazione di stima, che esplicitava un giudizio sul valore economico dei beni di natura tecnica. In tale evenienza, la verifica della fondatezza della pretesa attiene alla concludenza dimostrativa dell’avviso e non alla sua legittimità formale.
Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte lo ritiene parimenti fondato. L’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 esclude dal censimento nelle categorie del gruppo E gli immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale. Il dato decisivo non è la localizzazione in area portuale ma l’effettivo esercizio di un’attività secondo parametri economico-imprenditoriali; l’interesse pubblico allo svolgimento dell’attività è irrilevante, poiché non esclude che la stessa sia esercitata con finalità di lucro secondo criteri tipici dell’impresa commerciale.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile: la norma di cui all’art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017 non era stata applicata retroattivamente dal giudice d’appello, ma richiamata quale mero argomento di supporto. Il secondo motivo resta assorbito. La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente, compensando le spese dei gradi di merito.
Nota della Redazione
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