Presunzione di redditualità dei movimenti bancari e limiti del vizio di motivazione nella doppia conforme (Cass. civ. Sez. 5 n. 6729 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono riferiti all’attività economica, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, gravando sull’interessato l’onere di fornire la prova contraria. La previsione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 stabilisce una presunzione legale relativa che opera anche per le operazioni di giroconto, purché qualificate come versamenti. Inoltre, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. avverso la sentenza di appello che confermi quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, qualora il ricorrente non indichi e dimostri le differenze tra le due pronunce.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, titolare di un’impresa individuale di gioielleria, degli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, con cui l’amministrazione finanziaria aveva determinato in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, maggiori ricavi non dichiarati. L’accertamento era fondato sugli esiti di una CTU espletata in un giudizio civile promosso dalla figlia per il riconoscimento del diritto alla partecipazione agli utili, nonché su movimentazioni bancarie non giustificate e sulla sistematica violazione dell’obbligo di emissione dello scontrino fiscale.
La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva rigettato il ricorso, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta a dimostrare che le somme versate sul conto corrente, mediante tre giroconti, provenissero dal rientro di capitali dall’estero in adesione al c.d. scudo fiscale. L’appello proposto dal contribuente era stato respinto dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il sesto motivo, entrambi relativi al vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dichiarandoli inammissibili. Richiamando l’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, ha precisato che la disposizione preclude la deduzione del vizio di motivazione nel ricorso avverso la sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto. Tale disciplina si applica anche al giudizio tributario di legittimità, che non presenta connotazioni di specialità ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 546/1992. Il ricorrente, infatti, non aveva dedotto né dimostrato alcuna differenza tra le due pronunce di merito, entrambe di rigetto.
Quanto al secondo motivo, concernente il preteso travisamento del contenuto degli estratti conto bancari, la Corte ha chiarito che l’errore di percezione della prova documentale, qualora non abbia costituito oggetto di discussione tra le parti nei gradi di merito, trova il suo rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., e non può essere dedotto in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva affatto fondato la decisione sull’errore percettivo denunciato, avendo correttamente considerato i tre giroconti come somme in entrata.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., è stato reputato infondato. La Corte ha ribadito che la norma introduce una presunzione legale relativa della natura reddituale sia dei versamenti sia dei prelevamenti dai conti correnti, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. Quanto alla dedotta violazione delle regole sull’onere della prova, il ricorrente sollecitava in realtà un inammissibile riesame del merito, avendo la CTR espresso una valutazione del materiale probatorio non sindacabile in sede di legittimità.
Infine, il quarto e il quinto motivo, concernenti l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su asseriti motivi di appello, sono stati rigettati: la CTR aveva infatti pronunciato espressamente, motivandole, su entrambe le censure, richiamando le prove testimoniali e la mancata dimostrazione dei costi deducibili da parte del contribuente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all’ulteriore versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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