Distanze legali e riduzione in pristino: l’onerosità non esclude il diritto reale (Cass. civ. Sez. II n. 4894 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2058, secondo comma, cod. civ., che consente di liquidare il danno per equivalente anziché disporre la reintegrazione in forma specifica in caso di eccessiva onerosità, non si applica alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo. Ne consegue che, accertata la violazione delle distanze legali, il confinante ha diritto alla riduzione in pristino anche quando l’ampliamento sia modesto e la demolizione risulti economicamente gravosa. Le norme che prescrivono le distanze legali, comprese quelle integrative contenute negli strumenti urbanistici, hanno carattere assoluto e non lasciano al giudice alcun margine di discrezionalità sulla pericolosità della costruzione. La tutela reale resta subordinata alla sola condizione che sia la stessa parte lesa a domandare la riduzione in pristino e non il solo risarcimento per equivalente.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo in Zoagli, aveva convenuto in giudizio i titolari del fondo confinante lamentando la violazione delle distanze legali dal confine, prescritte dal PRG comunale in sei metri. Una prima sentenza del tribunale, passata in giudicato, aveva accertato la realizzazione di ampliamenti planovolumetrici e di una sopraelevazione a distanza inferiore a quella consentita, dichiarando cessata la materia del contendere in base a una transazione intervenuta tra le parti originarie.
Il ricorrente aveva poi agito contro gli aventi causa dei confinanti per ottenere la demolizione delle opere e il risarcimento dei danni. Dopo una pronuncia di legittimità che aveva annullato con rinvio una sentenza di appello sfavorevole, la Corte d’Appello di Genova, in sede di rinvio, aveva respinto la domanda di riduzione in pristino applicando l’art. 2058, secondo comma, cod. civ. e condannando i convenuti al solo risarcimento per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura la sentenza di rinvio per avere negato la tutela reale in relazione a un ampliamento sul lato sud, di modesta entità, ritenuto eccessivamente oneroso da rimuovere. Il motivo è fondato. La Corte ribadisce l’indirizzo consolidato secondo cui il rimedio dell’equivalente monetario non trova applicazione quando l’azione sia diretta a far valere un diritto reale, perché la tutela di quest’ultimo impone la rimozione del fatto lesivo e l’eliminazione della situazione antigiuridica.
Il collegio richiama numerosi precedenti conformi, tra cui Cass. n. 19942/2020, Cass. n. 27638/2018 e, da ultimo, le Sezioni Unite n. 5113/1995. La regola è coerente con il carattere assoluto delle norme che impongono le distanze legali: esse sono predeterminate dal legislatore in via generale e astratta e non attribuiscono al giudice alcun potere di valutare la pericolosità o la dannosità concreta della costruzione.
La Corte esclude, inoltre, la pertinenza del diverso indirizzo delle Sezioni Unite n. 10499/2016, secondo cui il divieto di reintegrazione specifica per eccessiva onerosità non opera quando sia la stessa parte danneggiata a domandare il risarcimento per equivalente. Nel caso di specie il ricorrente aveva chiesto in via principale proprio la demolizione, limitando al solo petitum subordinato la reintegrazione in forma specifica.
Né rileva che la violazione sia di modesta entità: la circostanza che l’ampliamento superi di pochi centimetri la distanza prescritta non è sufficiente a escludere il diritto del confinante alla riduzione in pristino. La Corte accoglie perciò il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, che dovrà liquidare i danni conseguenziali tenendo conto del ripristino ordinato. Il motivo relativo al danno morale è invece rigettato, non essendo la proprietà privata un diritto inviolabile della persona ai fini della tutela risarcitoria.
Nota della Redazione
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