Giurisdizione ordinaria su arricchimento senza causa e responsabilità precontrattuale della P.A (Cass. civ. Sez. Un. n. 10934 del 26.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle domande con cui un privato, in assenza di una procedura di evidenza pubblica, chieda il riconoscimento di un indennizzo per indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. e il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale. L’azione di indebito arricchimento integra un istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto anche quando parte sia una amministrazione, salvo il limite interno del divieto di annullamento o modificazione degli atti amministrativi. Analogamente, la domanda risarcitoria afferente alla fase prodromica alla gara, e non a quella pubblicistica dell’affidamento, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi decidere di un diritto soggettivo la cui lesione è soltanto occasionata dal procedimento amministrativo.
Il Fatto
Una società titolare di un ponteggio tubolare, dato in noleggio all’impresa appaltatrice di un’opera pubblica, agisce innanzi al Tribunale di Enna nei confronti del Libero Consorzio Comunale committente, dei funzionari dello stesso e di altri soggetti privati. La ricorrente lamenta l’illegittima detenzione della struttura metallica, presa in consegna dalla stazione appaltante dopo la risoluzione del contratto di appalto principale, e chiede la restituzione del manufatto o il suo controvalore, un indennizzo per arricchimento senza causa e il risarcimento dei danni.
Il Consorzio eccepisce il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di vicenda relativa a procedure di affidamento. La società propone allora regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo la natura di diritti soggettivi delle pretese azionate.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dalla qualificazione delle singole domande. Quanto al capo relativo all’indennizzo per arricchimento, la Corte osserva che l’azione trova titolo nell’art. 2041 cod. civ. e che, secondo un indirizzo consolidato, la giurisdizione su di essa spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che genera situazioni di diritto soggettivo perfetto anche quando la parte convenuta sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento o modificazione degli atti amministrativi (Cass. S.U. n. 23284/2010).
La Corte esamina poi la domanda risarcitoria per l’illegittima detenzione del ponteggio. Il comportamento dell’amministrazione non risulta sorretto da alcun provvedimento formale e pone le parti su un piano paritetico. La fruizione del bene è avvenuta di mero fatto, senza atto amministrativo che la sorregga: ciò esclude la configurabilità di un interesse legittimo in capo alla società.
Quanto alla tesi della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm., le Sezioni Unite rilevano che nella fattispecie manca la stessa instaurazione di una procedura di evidenza pubblica, restando la condotta asseritamente scorretta collocata in una fase prodromica alla gara. Richiamando Cass. S.U. n. 16419/2017, la Corte ribadisce che la domanda di risarcimento per responsabilità precontrattuale afferente alla fase in cui si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza spetta al giudice ordinario.
Il principio è che il giudice ordinario decide di ogni controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo la cui lesione sia soltanto occasionata da un procedimento amministrativo di affidamento (Cass. S.U. n. 14883/2009, Cass. S.U. n. 11656/2008, Cass. n. 29188/2020). Nella specie, l’assenza di una procedura di gara, l’attribuzione della responsabilità per una trattativa ancora embrionale e priva di formalizzazione di impegni inducono a rinvenire la giurisdizione del giudice ordinario anche su tale capo.
La Corte dichiara pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo al giudice del merito la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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