Soci a ristretta base partecipativa e presunzione di distribuzione degli utili extracontabili (Cass. civ. Sez. V n. 5004 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi di capitale del socio di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società opera anche nei confronti del socio che abbia ceduto la partecipazione in un periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce l’accertamento. Il socio uscente non vince la presunzione contestando il solo dato di bilancio, approvato e depositato dal socio subentrante dopo la cessione, né allegando la propria estraneità alla gestione sociale: incombe su di lui la prova contraria, ex art. 2697 cod. civ., del minor reddito societario o della mancata percezione degli utili. Non integra motivazione apparente, ex art. 111 Cost. e art. 132 cod. proc. civ., la sentenza che esponga l’iter logico-argomentativo su legittimazione sostanziale, elementi presuntivi e meccanismo di imputazione delle quote.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha notificato al contribuente un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2013, ha imputato un reddito di capitale di € 58.993,00, percepito sotto forma di utili extrabilancio in qualità di socio al 50% di una società a ristretta base partecipativa. L’atto si fondava sull’analogo accertamento emesso verso la società, con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito d’impresa della stessa ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. d)-bis, d.P.R. n. 600/1973.

Il contribuente ha impugnato l’avviso davanti alla C.t.p. di Napoli, che ha dichiarato inammissibile il ricorso. La C.g.t. di II grado della Campania ha rigettato l’appello. Davanti alla Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: la contraddittorietà della prova e il vizio di motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i profili di error in iudicando, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e di error in procedendo, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dichiarando il primo motivo inammissibile e il secondo infondato.

Quanto al primo profilo, il contribuente non ha offerto alcun elemento utile per riconsiderare in sede di legittimità quanto deciso nei gradi di merito, limitandosi a riproporre le difese già respinte. L’Ufficio ha ribadito di aver tenuto conto del bilancio societario relativo all’attività svolta nel 2013, anno in cui il ricorrente era socio della società a ristretta base partecipativa.

Il ricorrente non ha fornito la prova contraria idonea a contrastare la contabilità societaria, adducendo soltanto l’avvenuta cessione della partecipazione in un anno d’imposta successivo: l’accertamento riguarda il 2013, mentre la cessione è avvenuta nel 2014. La sola circostanza che il bilancio sia stato approvato e depositato dal socio subentrante dopo la cessione non consente di escludere che il maggior reddito si riferisca al socio uscente.

La C.g.t. aveva già rilevato che il contribuente non aveva dimostrato né il minor reddito societario né la propria estraneità alla gestione sociale in epoca anteriore ad aprile 2014. Il giudice d’appello ha ritenuto non comprensibile la ragione per cui l’Accertatore avrebbe dovuto disattendere il dato dichiarato dalla società.

Sul secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente: la sentenza impugnata contiene una motivazione esauriente ed effettiva sulla legittimazione sostanziale del ricorrente, sugli elementi presuntivi della pretesa tributaria e sul meccanismo presuntivo di distribuzione degli utili extracontabili. L’iter logico-argomentativo risulta pienamente comprensibile, poiché l’analisi dei redditi percepiti concerne il 2013, quando il contribuente era ancora socio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e alle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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