Stock option e compensi deducibili inammissibile ricorso che contesta accertamento in fatto (Cass. civ. Sez. V n. 11189 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deducibilità dei costi derivanti da piani di stock option deliberati in favore di dipendenti distaccati, il giudice di legittimità non può riesaminare il materiale probatorio già valutato dal giudice di merito. Il ricorso che contesti l’accertamento in fatto è pertanto inammissibile. Il termine semestrale per impugnare la sentenza di appello, determinato ad anni o a mesi, si computa secondo il calendario comune, con esclusione del dies a quo, e ad esso va aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini. Rileva, per il notificante, il momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione diverse voci di costo. Tra queste figurava il compenso per un amministratore, rappresentato dal riaddebito della capogruppo nei confronti della controllata italiana della differenza tra il prezzo di mercato delle azioni opzionate e il costo sostenuto dal dipendente, il c.d. strike price.

La ripresa muoveva dalla ritenuta non inerenza dei costi ai sensi dell’art. 109 TUIR, per l’assenza dei presupposti di legge, tra cui l’assenza di rapporto di lavoro al momento della stipula e la mancanza della delibera assembleare sul riconoscimento del compenso ex art. 2389 cod. civ. La CTP accoglieva solo parzialmente il ricorso della contribuente, rigettandolo sul punto relativo alla stock option. La CTR confermava la decisione e la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dall’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. La sentenza d’appello era stata depositata il 18 maggio 2015 e il ricorso era stato consegnato all’UNEP il 19 dicembre 2015, entrambi giorni feriali. Il giudizio di primo grado era stato introdotto dopo il 18 giugno 2009, come risulta dal deposito delle controdeduzioni e dalla chiusura del procedimento di adesione.

Il Collegio richiama la regola secondo cui l’osservanza del termine decadenziale va riferita al momento in cui il notificante consegna l’atto all’ufficiale giudiziario, restando irrilevante il perfezionamento per il destinatario. I termini determinati ad anni o a mesi, come quelli posti dall’art. 327 cod. proc. pen. per impugnare, si computano secondo il calendario comune ex art. 155 cod. proc. civ., con esclusione del dies a quo e scadenza nell’ultimo istante del giorno corrispondente.

La Corte tiene conto della sospensione feriale di cui all’art. 1 l. n. 742/1969, applicabile dal 2015 in forza dell’art. 16 d.l. n. 132/2014. Aggiungendo al termine semestrale il periodo di trentuno giorni, l’ultimo giorno utile era il 19 dicembre, con conseguente tempestività del ricorso.

Nel merito, il motivo denuncia la violazione degli artt. 109 TUIR, 2364 e 2389 cod. civ., sostenendo che sarebbe sufficiente l’accordo tra le società per il distacco e quello successivo di attribuzione della stock option, con i requisiti di certezza e obiettiva determinazione. La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché con esso il ricorrente disconosce il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi probatori, in linea con il consolidato orientamento di legittimità richiamato.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito, e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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