Inammissibile il ricorso che chiede nuova valutazione delle prove tributarie (Cass. civ. Sez. V n. 5005 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che impongano al contribuente l’onere della prova contraria. Ne consegue che la censura con cui si sollecita il giudice di legittimità a una nuova valutazione delle risultanze di fatto è inammissibile, risolvendosi in una non consentita trasformazione del giudizio di legittimità in giudizio di merito. La prova contraria gravante sul contribuente richiede l’indicazione concreta e documentata della destinazione lecita delle movimentazioni e della loro corretta contabilizzazione, oppure dell’estraneità delle stesse all’attività d’impresa.
Il Fatto
Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente, per l’anno 2010, l’omessa dichiarazione di redditi diversi, con recupero di IRPEF, addizionale regionale e comunale e irrogazione di sanzioni. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p., che rigettava il ricorso; la C.g.t. di II grado confermava la decisione respingendo l’appello.
Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’error in iudicando per non avere il giudice di merito tenuto conto delle giustificazioni addotte sulla movimentazione bancaria in conto corrente. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del rapporto tra la nuova disciplina processuale tributaria e le presunzioni legali sostanziali. Il motivo censura la sentenza di appello per avere trascurato le giustificazioni sulla movimentazione bancaria. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, secondo cui il comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 non incide sulle presunzioni legali che impongono al contribuente l’onere della prova contraria.
Su questa base, il giudice di merito aveva correttamente richiamato i principi in tema di ripartizione dell’onere probatorio. Il contribuente, titolare di attività d’impresa individuale, non aveva fornito alcuna concreta indicazione sulla natura dei prelevamenti e dei versamenti rilevati. Il riferimento a un terzo, destinatario di assegni e origine di versamenti, non risultava idoneo a giustificare la movimentazione, poiché non veniva specificata né documentata la destinazione lecita dei movimenti e la loro corretta contabilizzazione.
La Corte rileva inoltre che il terzo indicato risultava imputato, insieme al contribuente, di reati di usura. Tanto basta a rendere legittimo l’accertamento, essendo rimasta insuperata la presunzione di legge. Il ricorso è pertanto inammissibile: la censura si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze di fatto, mostrando di voler trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito.
Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 34476 del 2019, escludendo che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti possano proporsi dinanzi al giudice di legittimità. Quanto alla doglianza sulla motivazione dell’avviso per relationem, essa è ritenuta inconferente rispetto al motivo di ricorso. Il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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