Visto infedele: competenza della direzione regionale e nullità della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 5016 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, a carico di chi rilascia un visto di conformità infedele, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la competenza all’iscrizione a ruolo delle somme dovute dall’intermediario spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, non a quella competente per il domicilio fiscale del contribuente assistito. Tale attribuzione non è derogabile e l’atto compiuto in sua violazione è illegittimo. È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo che censuri una ratio decidendi assente perché assorbita dal giudice di merito.
Il Fatto
Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un centro autorizzato, appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione presentata da un contribuente. La direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate sottopose la dichiarazione a controllo formale, ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo a carico del professionista l’imposta, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997.
Il professionista impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione tributaria provinciale, eccependo l’illegittimità dell’atto per incompetenza dell’ufficio che aveva formato il ruolo e invocando l’applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta più favorevole. La Commissione accolse il ricorso sul punto della lex mitior. L’Agenzia propose appello e il giudice di secondo grado, esaminato in via pregiudiziale il motivo sull’incompetenza, lo ritenne fondato e assorbente, annullando la cartella. Contro tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza d’appello per aver ravvisato l’incompetenza dell’ufficio che ha emesso il ruolo, sul presupposto che le trasgressioni andassero contestate dalla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
La Corte rigetta il motivo e conferma l’orientamento già espresso sulla medesima fattispecie, anche tra le stesse parti. Il Collegio richiama Cass. n. 11660/2024 e i numerosi arresti conformi, tra cui Cass. n. 14796/2024, Cass. n. 14792/2024 e Cass. n. 11790/2024. Da tali pronunce si desume che la responsabilità dell’intermediario ha funzione punitiva e che la competenza all’iscrizione a ruolo appartiene alla direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore.
Tale attribuzione non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in sua violazione. La Corte non ravvisa nelle difese delle parti argomenti per discostarsi da tale indirizzo e vi dà ulteriore continuità, richiamando le motivazioni dei precedenti arresti.
Quanto al secondo motivo, con cui l’Agenzia censura il riconoscimento del favor rei e la conseguente applicazione della disciplina sopravvenuta, la Corte lo dichiara inammissibile. La ratio decidendi della sentenza impugnata si esaurisce infatti nella rilevata illegittimità della cartella per incompetenza dell’ufficio, vizio ritenuto espressamente assorbente dell’ulteriore questione sulla lex mitior.
Il motivo attinge dunque una ragione di decisione che manca nella sentenza, proprio perché assorbita. In ogni caso esso sarebbe assorbito anche in sede di legittimità, per effetto della conferma della sentenza quanto all’illegittimità della cartella, che incide integralmente sull’atto a prescindere dall’an e dal quantum delle singole pretese.
Le spese di legittimità sono compensate in ragione della novità della questione e della recente formazione dell’orientamento. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
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