Riduzione della pretesa tributaria sul socio senza motivazione è extra petita (Cass. civ. Sez. V n. 18190 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario di appello che riduce la pretesa impositiva nei confronti del socio unico, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria abbia inteso limitarla alle somme non contestate, viola l’art. 112 cod. proc. civ., perché le conclusioni dell’ente impositore, complessivamente considerate, restano dirette al rigetto integrale dell’appello del contribuente. L’avviso di accertamento notificato a società già estinta è di per sé invalido; tuttavia il giudice adito deve previamente verificare la legittimazione del soggetto che propone la domanda, e la impugnazione introdotta dalla società cessata va dichiarata inammissibile, anche d’ufficio. Dall’invalidità dell’atto notificato alla società non discende automaticamente l’invalidità degli avvisi notificati al socio, trattandosi di atti impositivi distinti e in assenza di pronuncia di merito verso la società.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al socio unico e liquidatore di una srl gli avvisi di accertamento per Ires, Iva, Irap e Irpef relativi agli anni 2009 e 2010, contestando, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, l’indebita deduzione di costi per operazioni inesistenti e in difetto di inerenza, nonché l’omessa contabilizzazione di sopravvenienze attive. Al socio veniva contestato il reddito di partecipazione.

Società e socio impugnavano gli atti davanti alla CTP di Rovigo, che dichiarava inammissibile il ricorso della società per il 2009 e rigettava le altre impugnazioni. In appello, la CTR del Veneto dichiarava inammissibile il ricorso della società per il 2010, accoglieva quello della società per il 2009 e, quanto al socio, riduceva l’importo alle somme riconosciute come dovute, ritenendo che anche l’Amministrazione avesse ridotto in tal senso la propria pretesa. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi; i contribuenti proponevano ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi del ricorso principale denunciano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la CTR ridotto la pretesa verso il socio, per entrambe le annualità, senza motivare e presumendo che l’ente impositore l’avesse limitata alle somme incontestate.

La Corte ritiene i motivi fondati. La conclusione del giudice dell’appello è smentita dal tenore complessivo delle impugnative e, soprattutto, dalle conclusioni rese dall’Amministrazione nel secondo grado, con cui ha chiesto “in via principale, nel merito, rigettare l’appello della controparte”. L’Agenzia aveva dunque invocato l’integrale conferma della ripresa a tassazione per entrambe le annualità, limitandosi a segnalare che parte della pretesa non era contestata.

La CTR ha quindi equivocato sul contenuto delle conclusioni, che erano univocamente dirette a ottenere la conferma della legittimità della pretesa, incorrendo nella violazione dell’art. 112. I due motivi vanno accolti, con assorbimento del terzo.

Il ricorso incidentale dei contribuenti deduce che gli avvisi erano stati notificati alla società, in persona del liquidatore, dopo la sua estinzione e cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente nullità degli atti e invalidità derivata di quelli notificati al socio. La Corte riconosce che la tesi dell’invalidità dell’avviso notificato a società estinta è corretta, ma rileva che il giudice deve anzitutto verificare la proponibilità della domanda: se questa è introdotta da soggetto non legittimato, va dichiarata inammissibile anche d’ufficio. Il ricorso incidentale è respinto e viene dichiarata l’inammissibilità dell’originaria impugnazione della società anche per il 2009.

Da ciò non deriva l’invalidità degli avvisi notificati al socio, perché si tratta di atti impositivi distinti e non vi è pronuncia di merito nei confronti della società. La decisione è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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