Accertamento analitico-induttivo e presunzioni semplici: onere della prova al contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 17499 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo, in presenza di dati contabili incompleti, falsi o inesatti, l’Amministrazione finanziaria può completare le lacune riscontrate utilizzando, per dimostrare l’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., con conseguente spostamento dell’onere della prova sul contribuente. Dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. impone a chi lo denuncia di indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulta, il come e il quando sia stato oggetto di discussione e la sua decisività. La motivazione apparente rende nulla la sentenza solo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.
Il Fatto
Una società esercente attività di gestione alberghiera e il socio titolare del 90% del capitale impugnavano distinti avvisi di accertamento per imposte dirette, relativi a un medesimo anno, con i quali l’Ufficio, mediante accertamento analitico-induttivo, aveva rideterminato maggiori ricavi in capo alla società e un maggior reddito di capitale in capo al socio, applicando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in ragione della ristretta base sociale.
La CTP accoglieva i ricorsi riuniti. La CTR accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, riducendo i maggiori ricavi e confermando l’accertamento verso il socio. I contribuenti ricorrevano per cassazione con tre motivi; l’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che, con istanza depositata telematicamente, il difensore aveva chiesto la cessazione della materia del contendere per la posizione del socio, avendo questi presentato domanda di definizione agevolata con contestuale pagamento. L’Avvocatura dello Stato confermava la regolarità della domanda, limitatamente all’avviso di accertamento del socio. Per tale atto il processo è dichiarato estinto ex art. 5, comma 12, della l. n. 130 del 2022; il terzo motivo del ricorso principale, riferito esclusivamente a quell’avviso, non va esaminato.
Quanto all’avviso riguardante la società, il primo motivo è inammissibile, perché mira a ottenere, sotto l’apparente censura di violazione di legge, una nuova valutazione delle risultanze processuali. La Corte ribadisce che, in presenza di dati contabili incompleti, l’Amministrazione può avvalersi di presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ., anche non plurime, con spostamento dell’onere probatorio sul contribuente (Cass. n. 2184 del 2020). Nel caso concreto l’accertamento si fondava sulle incongruenze delle scritture contabili, desumibili dall’imprecisione delle fatture.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte ricorda che l’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, ha introdotto un vizio specifico ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che impone di indicare il fatto storico, il dato testuale o extratestuale, il come e il quando della discussione e la decisività (Cass. Sez. U. n. 8053/2014). Il ricorrente non si è attenuto a tali prescrizioni e ha censurato l’apprezzamento del giudice di merito, non consentito in sede di legittimità.
L’unico motivo del ricorso incidentale è infondato. La motivazione apparente rende nulla la sentenza solo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione (Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016). La CTR, anche nella parte di accoglimento parziale dell’appello, ha esposto sinteticamente le ragioni della riduzione dei ricavi, assolvendo il proprio obbligo motivazionale. Il processo è dichiarato estinto per l’avviso del socio, con spese a carico di chi le ha anticipate; gli altri motivi sono rigettati e le spese compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.