Notifica del ricorso per cassazione inesistente senza avviso di ricevimento del CAD (Cass. civ. Sez. V n. 5161 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ., la notifica non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale. Quando la notifica avvenga nei confronti del destinatario relativamente irreperibile, non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego e della successiva compiuta giacenza: occorre conoscere gli esiti di quella raccomandata, mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito. La mancanza di tale documento determina l’inesistenza della notifica e l’inammissibilità del ricorso, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito né la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società contribuente e i suoi soci impugnavano davanti alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per violazioni relative agli anni 2003 e 2004, riguardanti l’omessa integrazione e registrazione di fatture per acquisti intracomunitari e l’omessa presentazione dei modelli INTRA 2. La Commissione provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, dichiarando dovute solo le sanzioni relative alla seconda violazione.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo la prima violazione meramente formale e scusabile, sul rilievo che la mancanza di detrazione di imposta in sede di liquidazione periodica consentiva di ricondurre la fattispecie alla previsione dell’art. 9, comma 16, della l. n. 289 del 2002. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; i contribuenti rimanevano intimati.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare il motivo, la Corte rileva d’ufficio una questione preliminare di carattere processuale, relativa alla regolarità della notificazione del ricorso. L’atto era stato notificato al domicilio eletto mediante servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.; in assenza dei destinatari era stato lasciato avviso di deposito, con emissione dei relativi avvisi di avvenuto deposito.
Il Collegio richiama il principio secondo cui la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, non è data dalla sola spedizione della raccomandata di avviso di deposito di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982, né dalla compiuta giacenza del piego, ma richiede di conoscere gli esiti di quella raccomandata, attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (in tal senso Cass. n. 5077 del 2019, seguita da Cass. n. 16601 del 2019 e Cass. n. 26287 del 2019).
Nel caso esaminato, l’avviso di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito non è stato rinvenuto nel fascicolo. Poiché ai fini della verifica della tempestività del ricorso la notifica a mezzo postale si perfeziona con la consegna del plico, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale, la sua assenza impone la declaratoria di inammissibilità per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass. n. 20778 del 2021).
La Corte richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la produzione dell’avviso di ricevimento è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e dell’instaurazione del contraddittorio; l’avviso non allegato può essere prodotto fino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio, ma, in caso di mancata produzione e in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso è inammissibile (Cass., Sez. U., n. 627 del 2008; Cass. n. 18361 del 2018; Cass. n. 8641 del 2019).
Non essendo rinvenuto agli atti alcun avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico al destinatario, la notifica del ricorso è inesistente e il ricorso è inammissibile. Il Collegio non provvede sulle spese, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti dei contribuenti.
Nota della Redazione
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