Società schermo e imputazione dei redditi al reale percettore (Cass. civ. Sez. V n. 12649 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi conseguiti per interposta persona, qualora l’Amministrazione finanziaria dimostri che la società di capitali è una società schermo costituita al solo fine di commettere illeciti fiscali, i relativi redditi vanno imputati non agli apparenti possessori ma al reale percettore, ove ciò sia provato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Ai fini dell’onere probatorio dell’Ufficio non occorre che tra fatto noto e fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale: è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. È viziata da motivazione contraddittoria, e quindi nulla, la sentenza che, dopo aver riconosciuto la natura fittizia della società, invochi l’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali senza trarre le conseguenze fiscali sull’imputazione dei redditi.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento con cui, ai sensi degli artt. 37, comma 3, e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, accertava ai fini IRPEF, per il 2012, redditi diversi di circa 97.000 euro, derivanti da un’attività illecita svolta tramite la gestione di una società di capitali di cui il contribuente era legale rappresentante.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Napoli, che accoglieva il ricorso ritenendo caducato l’avviso emesso verso la società, sul quale si fondava quello verso la persona fisica. La C.t.r. della Campania rigettava l’appello dell’Ufficio, reputando non provato che il contribuente fosse l’unico e diretto beneficiario economico dei vantaggi contestati alla società. Proponeva allora ricorso per cassazione l’Agenzia, affidato a due motivi; il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta d’ufficio in via prioritaria, per ragioni logico-giuridiche, il secondo motivo, con cui l’Ufficio deduce la nullità della sentenza per omessa e apparente motivazione, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992.
Il motivo è fondato. La motivazione dei giudici di appello, pur graficamente esistente, non è idonea a palesare l’iter logico sotteso alla decisione. Essa si presenta contraddittoria: da un lato ammette l’esistenza di una società schermo, costituita al solo scopo di commettere illeciti fiscali; dall’altro invoca l’autonomia patrimoniale perfetta propria delle società di capitali.
La Corte rileva che, dopo aver dato per pacifico che la società era uno schermo appositamente costituito per l’esclusivo vantaggio economico del contribuente, i giudici di merito non ne hanno tratto le dovute conseguenze fiscali quanto all’imputazione dei redditi: questi vanno riferiti non agli apparenti possessori, ma al reale percettore, ove ciò sia dimostrato anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Sul piano probatorio, la Corte richiama il principio per cui l’Ufficio può utilizzare elementi indiziari dotati di pregnanza presuntiva per accertare il possesso effettivo del reddito per interposta persona. Non è necessario un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale tra fatto noto e fatto ignoto: basta che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, in base a regole di esperienza (richiamate Cass. n. 13807 del 2019, Cass. n. 4168 del 2018, Cass. n. 17833 del 2017, Cass. n. 25129 del 2016 e Cass. S.U. n. 9961 del 1996).
Accolto il secondo motivo, il primo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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