Sanzioni Consob e responsabilità degli amministratori non esecutivi nei prospetti (Cass. civ. Sez. II n. 5299 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob per l’omissione di informazioni necessarie nei prospetti di offerta al pubblico, diverse da quelle per manipolazione del mercato, non hanno natura sostanzialmente penale. Ne deriva che non trovano applicazione le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni attuative, né opera il principio del favor rei, restando fermo il tempus regit actum. L’art. 94, comma 2, TUF contiene una previsione elastica e residuale, che impone di indicare ogni informazione necessaria a un fondato giudizio sull’offerta, senza che gli schemi comunitari, recanti solo informazioni minime, ne limitino l’ampiezza. Gli amministratori non esecutivi di una banca sono tenuti ad agire informati e rispondono, a titolo di colpa, delle omesse informazioni, con onere di provare la condotta attiva doverosa.

Il Fatto

A seguito di una verifica ispettiva condotta presso un istituto di credito, la Consob ha applicato a un componente del consiglio di amministrazione, privo di deleghe, una sanzione pecuniaria per l’omissione di rilevanti informazioni nei prospetti relativi a due aumenti di capitale deliberati nel 2014. La contestazione riguardava la mancata rappresentazione dei criteri di determinazione del prezzo delle azioni, dei finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all’acquisto dei titoli e dell’andamento delle negoziazioni.

L’interessato ha proposto opposizione chiedendo l’annullamento della sanzione; il giudice di merito ha respinto la domanda. Ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in diciotto motivi, investendo la giurisdizione, il diritto di difesa, la decadenza dal potere sanzionatorio, la natura della sanzione, i presupposti dell’illecito informativo e la responsabilità dell’amministratore non esecutivo.

La Motivazione della Corte

La Corte, in linea con la propria giurisprudenza, ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle opposizioni alle sanzioni Consob, escludendo che si configuri un’impugnazione dell’atto e riconoscendo che si tratta di un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa sanzionatoria. La questione di costituzionalità è stata disattesa perché volta a ottenere una pronuncia additiva non consentita, come già chiarito dalla Corte costituzionale n. 259 del 2009.

È stata respinta anche l’eccezione di decadenza: il termine di centottanta giorni dell’art. 195, comma 1, TUF decorre dall’accertamento del fatto, ossia dal completamento dell’attività istruttoria, e non dalla sua mera constatazione. L’art. 19, comma 3, della legge n. 689 del 1981 non fissa poi un termine finale per l’adozione del provvedimento, disciplinando solo l’efficacia della misura cautelare.

Quanto alla natura della sanzione, la Corte ha ribadito che le sanzioni Consob per l’omessa informativa nei prospetti non sono equiparabili, per tipologia e severità, a quelle per abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, non ponendo un problema di compatibilità con le garanzie dell’art. 6 CEDU indicate dalla sentenza Grande Stevens del 2014. Non è quindi applicabile la disciplina più favorevole sopravvenuta.

Sul piano dell’illecito informativo, l’art. 94, comma 2, TUF non tipizza le informazioni necessarie, ma le descrive in termini elastici, mentre gli schemi comunitari indicano solo informazioni minime, di carattere non esaustivo. Il giudice di merito ha individuato omissioni specifiche e ha escluso la buona fede, non risultando elementi positivi idonei a ingenerare la convinzione della liceità della condotta.

La responsabilità dell’amministratore non esecutivo è stata affermata in applicazione degli artt. 2381 e 2392 cod. civ. e della normativa di settore. Anche i consiglieri privi di deleghe devono agire in modo informato e attivarsi di fronte a segnali di allarme; l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone a carico del trasgressore una presunzione di colpa, superabile solo con la prova contraria. Il ricorso è stato rigettato, con conferma della condanna alle spese e del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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