Surrogazione del Fondo PMI nei diritti verso i fideiussori (Cass. civ. Sez. 3 n. 23685 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dopo l’escussione della garanzia pubblica da parte della banca finanziatrice, è titolare di un credito restitutorio di natura pubblicistica e privilegiato, non di un ordinario credito di diritto comune. Il relativo recupero nei confronti del debitore principale e dei terzi prestatori di garanzia avviene mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 46/1999, senza necessità di un preventivo titolo esecutivo, in deroga all’art. 21 del medesimo decreto. L’art. 8-bis d.l. n. 3/2015 ha natura meramente ricognitiva e confermativa del regime già vigente, sicché la riscossione esattoriale è ammissibile anche con riferimento a crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Il gestore del Fondo si surroga ope legis, nei limiti dell’importo pagato, nei diritti spettanti al finanziatore verso il debitore principale e verso i garanti ai sensi dell’art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005.
Il Fatto
Il fideiussore di una società, dichiarata fallita, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal gestore del Fondo di garanzia per le PMI, che aveva corrisposto all’istituto di credito finanziatore l’80% del credito residuo in seguito all’escussione della garanzia, e aveva poi agito in rivalsa nei confronti del garante.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, escludendo che il gestore potesse agire in rivalsa mediante cartella esattoriale. La Corte d’Appello, invece, in riforma, rigettava l’opposizione e condannava il fideiussore alla restituzione delle somme. Avverso tale decisione, il garante proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi in tema di surrogazione, di legittimazione attiva, di necessità del titolo esecutivo e di successione di leggi nel tempo.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha esaminato congiuntamente i motivi incentrati sulla natura del credito del gestore del Fondo, respingendo la tesi del fideiussore, secondo cui la possibilità di procedere alla riscossione coattiva nei confronti dei terzi garanti sarebbe stata introdotta solo dall’art. 8-bis, d.l. n. 3/2015.
Il credito del gestore del Fondo, in quanto volto a reintegrare le risorse pubbliche impiegate, non origina da un rapporto di diritto privato, ma ha una natura pubblicistica. Il Fondo, nell’effettuare il pagamento alla banca, acquisisce infatti il diritto a rivalersi sull’impresa inadempiente, con conseguente applicabilità della procedura esattoriale anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia per il finanziamento.
Sul punto, la Corte richiama il proprio precedente secondo cui l’art. 8-bis, d.l. n. 3/2015, non ha valenza innovativa, ma è norma meramente ricognitiva del regime previgente, già desumibile dalla funzione pubblicistica del Fondo. Ne deriva che la norma trova applicazione anche per i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Il richiamo all’art. 1203 cod. civ., contenuto nel testo della disposizione, conferma che la surrogazione del Fondo opera nei confronti sia dell’impresa sovvenzionata sia dei suoi garanti.
Quanto alla dedotta necessità di un previo titolo esecutivo, la Cassazione la esclude, ribadendo che il credito restitutorio è assoggettato alla procedura di riscossione coattiva dei crediti agevolati di cui all’art. 17 d.lgs. n. 46/1999, la quale costituisce una deroga alla disciplina generale di cui all’art. 21 del medesimo decreto.
Da ultimo, la Corte ha giudicato infondata la censura sulla corretta applicazione della disciplina della surrogazione, precisando che il diritto del gestore non si fonda su un’azione di regresso tra confideiussori, ma sulla specifica funzione istituzionale del Fondo e sulla surrogazione legale prevista dall’art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005, che opera pro concurrenti quantitate, cioè nei limiti dell’importo effettivamente pagato alla banca finanziatrice. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alla refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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