Amministratori non esecutivi e obblighi informativi nei prospetti Consob (Cass. civ. Sez. II n. 5298 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob per violazioni degli obblighi informativi sui prospetti di offerta al pubblico di titoli, gli amministratori non esecutivi di una banca rispondono a titolo di colpa ove non si siano attivati per colmare il deficit informativo dei prospetti. Il dovere di agire informati, sancito dagli artt. 2381, commi terzo e sesto, e 2392 cod. civ., non è rimesso alle segnalazioni degli amministratori delegati, né alla normativa settoriale bancaria, ma impone a ciascun consigliere di acquisire conoscenza del business e di reagire ai segnali di allarme. La responsabilità degli amministratori privi di deleghe non è oggettiva, ma deriva dal non avere impedito fatti pregiudizievoli percepibili con la diligenza della carica. Nella specie, le sanzioni Consob per le violazioni dell’art. 94, comma 2, TUF non hanno natura sostanzialmente penale.

Il Fatto

A seguito di una verifica ispettiva condotta presso un istituto di credito tra il 2015 e il 2016, la Consob, con delibera del 2017, ha applicato a un componente del consiglio di amministrazione e del comitato reclami della banca una sanzione pecuniaria per l’omissione di informazioni rilevanti nei prospetti relativi a due aumenti di capitale deliberati nel 2014.

Il ricorrente ha proposto opposizione chiedendo l’annullamento della sanzione. La Corte d’appello ha respinto la domanda, confermando la responsabilità dell’amministratore. Questi ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in diciannove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro dei doveri dei consiglieri privi di deleghe. Le censure del ricorrente muovono dall’idea che la normativa settoriale bancaria, e in particolare la circolare della Banca d’Italia n. 285 del 2013, escluderebbe per gli amministratori non esecutivi l’onere di controllare le funzioni aziendali di controllo e gli organi gestori, così da rendere inconfigurabile la colpa omissiva.

La Corte respinge questa lettura. La circolare non travolge gli assetti societari fissati da norme primarie e non autorizza alcuna preventiva deresponsabilizzazione dei componenti del CdA. Il dovere di agire informati non può essere rimesso alle segnalazioni degli amministratori delegati, poiché anche i consiglieri non esecutivi devono possedere una costante e adeguata conoscenza del business bancario e contribuire al governo efficace dei rischi.

Il Collegio chiarisce che la responsabilità degli amministratori privi di deleghe non discende da una generica omessa vigilanza né da responsabilità oggettiva, ma dal non avere impedito fatti pregiudizievoli di cui avevano acquisito o avrebbero potuto acquisire conoscenza di propria iniziativa. Sul piano probatorio, spetta all’autorità allegare e provare i segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre i consiglieri inerziali a esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo; una volta assolto tale onere, è onere degli amministratori provare la condotta attiva dovuta.

La Corte conferma il rigetto delle censure sull’elemento oggettivo: i modelli di prospetto comunitari fissano solo informazioni minime, mentre l’art. 94 TUF impone le informazioni necessarie affinché gli investitori pervenire a un fondato giudizio. Nel caso concreto, il giudice di merito ha indicato con puntualità le informazioni omesse sui criteri di determinazione del prezzo delle azioni, sul ricorso ai finanziamenti correlati e sulle anomalie nella compravendita dei titoli.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l’onere di provare l’assenza di colpevolezza. La Corte esclude infine che le sanzioni Consob in materia di offerta al pubblico abbiano natura sostanzialmente penale, con conseguente insussistenza dei profili di incompatibilità con le garanzie del processo penale e rigetto dell’istanza di rinvio pregiudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *