Autosufficienza del ricorso per cassazione e onere di trascrizione degli atti processuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5387 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente di indicare specificamente gli atti processuali su cui si fonda il motivo e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, secondo la sequenza dello svolgimento del processo. L’onere opera non solo per consentire al giudice di legittimità di verificare un eventuale difetto di motivazione, ma anche per accertare la presenza del vizio di violazione di legge. Nel rito del lavoro, caratterizzato da termini perentori e decadenziali, chi censura la violazione o falsa applicazione di norme processuali deve indicare anche gli elementi fattuali che in concreto condizionano l’ambito di operatività della violazione dedotta. Il ricorso che non assolva tale onere è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito dell’INPS per contributi IVS di coltivatori diretti, il verbale ispettivo presupposto e le relative intimazioni di pagamento. Il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione con sentenza del tribunale di Torre Annunziata.

Pendente l’appello, a seguito dell’estinzione di Equitalia, il giudice aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del successore a titolo universale. L’integrazione non era stata effettuata prima dell’udienza; concessa un’ulteriore rimessione in termini, la parte non vi aveva provveduto. La Corte d’Appello di Napoli ha quindi ritenuto perentorio il termine e ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di plurime norme processuali sul presupposto che la rinotifica non fosse mai stata ordinata.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta il motivo sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso. Il ricorso non riporta gli atti dell’appello né i verbali di udienza e, dunque, non mette il giudice di legittimità in condizione di apprezzare il vizio denunciato.

Il Collegio richiama la Sez. L n. 15910 del 28.07.2005, secondo cui il principio di autosufficienza va inteso in senso rigoroso e deve essere rispettato non solo per verificare un eventuale difetto o carenza di motivazione, ma anche per consentire di accertare la presenza del vizio di violazione di legge.

Nel rito del lavoro, caratterizzato dalla presenza di termini perentori e decadenziali, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve indicare anche gli elementi fattuali che in concreto condizionano gli ambiti di operatività della violazione.

La Corte richiama altresì la Sez. 6-3, ordinanza n. 4220 del 16.03.2012: ai fini del rituale adempimento dell’onere imposto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorrente deve individuare gli atti processuali anche con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo, per renderne possibile l’esame.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Nulla per spese, non essendo stata svolta attività difensiva; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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