Assegno nucleo familiare: onere di provare il requisito reddituale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5388 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione — la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato — dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2; l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. Il possesso del requisito reddituale costituisce elemento costitutivo del diritto di credito azionato, la cui presenza deve essere verificata dal giudice ai fini della decisione sulla fondatezza della domanda. In presenza di una doppia decisione conforme dei gradi di merito, la censura che investa l’accertamento di fatto è inammissibile, e il motivo che non si confronti con la reale questione posta a base della decisione o che non riporti le risultanze di interesse non consente alla Corte di valutarne la fondatezza.

Il Fatto

Il ricorrente, soggiornante di lungo periodo, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, invocando l’applicabilità della direttiva 2003/109/CE in materia di assistenza.

Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda per difetto di allegazione del requisito reddituale riferito all’intero nucleo familiare. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la statuizione, ribadendo la carenza di ogni deduzione, allegazione e prova del requisito reddituale, costitutivo dell’an e del quantum del beneficio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Istituto previdenziale ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge dell’art. 2 della legge n. 153/88 e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che il requisito reddituale è solo una condizione per l’erogazione e non un elemento costitutivo del diritto. La Corte lo ha dichiarato inammissibile in via preliminare, perché poneva in realtà una questione di efficacia probatoria della documentazione prodotta, in presenza di una doppia decisione conforme dei gradi di merito, con preclusione del sindacato sull’accertamento di fatto.

La censura, inoltre, non si confrontava con la questione effettivamente posta a base della decisione d’appello, relativa alla mancata dimostrazione del reddito percepito per fruire della prestazione; il ricorrente non ha riportato nella parte di interesse le risultanze reddituali necessarie a consentire la valutazione della fondatezza del motivo. Nel merito, il motivo è infondato: la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 16710/22, 6953/23, 8973/14), secondo cui l’erogazione presuppone la duplice condizione, provata dall’interessato, dell’attività lavorativa e del requisito reddituale.

La Corte territoriale ha accertato la mancanza di prova del reddito del nucleo familiare, restando così indimostrato uno dei presupposti del beneficio. Il secondo motivo, relativo agli artt. 2697 cod. civ., 115 e 421 cod. proc. civ., è inammissibile: la censura investe la decisione istruttoria di non dar seguito alla produzione della dichiarazione reddituale, non prodotta con l’atto introduttivo. La Corte ha ribadito che non emergeva alcuna pista probatoria idonea ad attivare il potere-dovere previsto dall’art. 437 cod. proc. civ., ferma la necessità che i fatti siano allegati nell’atto introduttivo, come affermato da Cass. n. 15925/20.

Al rigetto del ricorso conseguono la condanna alle spese di lite e il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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