Credito agrario agevolato: tasso minimo inderogabile ma nessun tetto al tasso pattuito (Cass. civ. Sez. I n. 5411 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di credito agrario agevolato, la disciplina che fissa i tassi minimi inderogabili a carico dei beneficiari, in attuazione dell’art. 109, terzo comma, d.P.R. n. 616/1977, ha la funzione di determinare la soglia minima del concorso pubblico sugli interessi, riservando allo Stato la fissazione dei tassi agevolati. Essa non sancisce la nullità di eventuali tassi ultralegali pattuiti dalle parti, né impone un tetto massimo al concorso del privato nel pagamento degli interessi. Ne consegue che le parti possono legittimamente determinare il tasso di interesse in misura superiore al minimo di legge, anche mediante richiamo per relationem alla successiva disciplina del D.P.C.M. 2 aprile 1982, in esercizio della propria autonomia contrattuale.

Il Fatto

Il ricorrente, unitamente ad altro soggetto, stipulava nel 1980 un contratto condizionato di mutuo ipotecario a tasso agevolato in area montana, con tasso del 4,25% ai sensi della l.r. Marche n. 21/1977. Il contratto definitivo, di durata ventennale, veniva stipulato nel 1982 con tasso globale al 20,85% e tasso a carico dei beneficiari pari al 7,25%, come indicato dal D.P.C.M. 2 aprile 1982.

Estinto il mutuo nel 2002, i mutuatari convenivano in giudizio nel 2008 il cessionario del mutuante, chiedendo dichiararsi l’illegittimità dell’applicazione del tasso del 7,25% in luogo del 4,25%, con ripetizione dell’indebito oggettivo. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il D.P.C.M. del 1982 non preclude la pattuizione di tassi maggiori. Il solo ricorrente proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva l’avente causa del mutuante.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi, aventi ad oggetto la medesima sentenza impugnata e del tutto sovrapponibili, per il principio dell’unicità dell’impugnazione. Rileva altresì che il ricorso non è stato notificato all’altro originario appellante, del quale è allegato il decesso; richiamando il principio di ragionevole durata del processo e le Sezioni Unite n. 26373/2008, ritiene omissibile l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte che non avrebbe alcun nocumento dalla pronuncia di legittimità.

Nel merito, il ricorrente deduceva la violazione del D.P.C.M. 2 aprile 1982, sostenendo che la disciplina pubblicistica escludesse la possibilità di applicare tassi agevolati sopravvenuti ai contratti condizionati stipulati anteriormente e che l’autonomia negoziale non potesse derogare al tasso di interesse. La Corte richiama l’art. 109, terzo comma, d.P.R. n. 616/1977, che riservava allo Stato la determinazione dei tassi minimi di interesse agevolato, in attuazione del quale il D.P.C.M. fissava al 7,25% il tasso minimo per le operazioni di credito agrario di miglioramento in zona montana.

La Corte riconosce che il secondo comma del D.P.C.M. prevede che l’aumento dei tassi non si applichi ai mutui per i quali, anteriormente all’entrata in vigore del decreto, siano stati stipulati contratti condizionati, e che il sesto comma richiama i tassi di riferimento vigenti al momento della stipula. Tuttavia, nel caso di specie l’applicazione della disciplina del 1982 è frutto dell’autonomia negoziale delle parti: la disciplina pubblicistica, come affermato in Cass. n. 2072/2013 e Cass. n. 5805/1994, si limita a prevedere tassi minimi inderogabili e un limite massimo al concorso regionale, senza sancire la nullità di tassi ultralegali.

In assenza di una normativa che imponesse un tetto massimo al concorso del privato nel pagamento degli interessi, le parti potevano legittimamente determinare il tasso in misura superiore al minimo di legge, anche per relationem alla successiva disciplina del D.P.C.M. La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione di tali principi. Il secondo motivo, concernente il vizio di motivazione, è dichiarato inammissibile per la comprensibilità e compiutezza del percorso logico-giuridico, alla luce di Cass., Sez. U., n. 8053/2014. I ricorsi riuniti sono pertanto rigettati, con condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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