Gruppi bancari e rischio CCP: il 52° aggiornamento della Circolare 285 recepisce CRD6 (Banca d’Italia, Circ. 285 – 52° agg.)
Banca d’Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” — 52° aggiornamento del 28 luglio 2026 (Atto di emanazione; Tavola di resoconto della consultazione, luglio 2026).
In sintesi
Con il 52° aggiornamento (28 luglio 2026) la Banca d’Italia adegua la Circolare 285/2013 alla CRD6 (direttiva UE 2024/1619) e alla direttiva UE 2024/2994. Introduce un procedimento di autorizzazione per l’esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale delle società di partecipazione finanziaria — o di partecipazione finanziaria mista — esentate dal ruolo di capogruppo (art. 60-ter TUB; termine sei mesi) e nuovi presidi per il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni verso le controparti centrali (CCP). All’esito della consultazione, cui ha partecipato il solo ABI, l’unica modifica sostanziale accolta è la sostituzione, quale indicatore di prevalenza dell’attività strumentale, del “patrimonio netto” con gli “attivi”, per allineamento agli Orientamenti EBA (GL ASU, EBA/GL/2026/01).
Che cosa cambia
L’aggiornamento interviene su due aree. La prima riguarda i gruppi bancari e il gruppo bancario cooperativo (modificati i Capitoli 2 e 4 della Parte Prima, Titolo I, e il Capitolo 6 della Parte Terza). La seconda riguarda il rischio di concentrazione verso le controparti centrali (modificati il Capitolo 1 del Titolo III — processo di revisione e valutazione prudenziale, SREP, e poteri delle autorità — e il Capitolo 3 del Titolo IV della Parte Prima — sistema dei controlli interni e governo societario).
Gruppi bancari. Le modifiche recepiscono l’articolo 21-bis, paragrafo 4-bis, della direttiva UE 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva UE 2024/1619: le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentate dal ruolo di capogruppo possono ottenere dall’autorità competente anche l’esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale, nei casi in cui i rischi che pongono siano irrilevanti ai fini della vigilanza consolidata. Le disposizioni danno attuazione alle modifiche del TUB introdotte dal decreto legislativo n. 208 del 31 dicembre 2025 (attuativo della CRD6 in Italia) e disciplinano il procedimento di autorizzazione, la documentazione da allegare all’istanza e i criteri di valutazione dell’autorità. Sono inoltre adeguate al quadro europeo (art. 4, paragrafo 1, punti 18 e 26, del Regolamento UE 575/2013, come modificato dal Regolamento UE 2024/1623, CRR3) le definizioni di società finanziaria e strumentale: le strumentali rientrano nella più ampia nozione di società finanziaria, con applicazione della disciplina consolidata anche ai gruppi che abbiano al vertice una società strumentale.
Rischio di concentrazione verso CCP. Le modifiche danno attuazione alla direttiva UE 2024/2994, che ha inserito nel quadro prudenziale europeo obblighi e poteri dedicati al rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni verso le controparti centrali (art. 7-bis del Regolamento UE 648/2012, EMIR). Gli enti devono dotarsi di processi efficaci di identificazione, gestione, monitoraggio e segnalazione del rischio; sono rafforzati i presidi di governo societario, con l’obbligo per l’organo di gestione di elaborare piani specifici, corredati di obiettivi quantificabili, per le CCP che prestano servizi di rilevanza sistemica significativa per l’Unione. La Banca d’Italia può adottare misure specifiche in caso di concentrazione eccessiva, inclusa la riduzione delle esposizioni o il loro riallineamento nei conti di compensazione.
Gli esiti della consultazione
La consultazione, aperta il 5 giugno 2026 e chiusa il 6 luglio 2026, ha registrato un solo rispondente, l’ABI. È stata sottoposta a consultazione la sola parte sui gruppi bancari; la parte sul rischio verso CCP no, trattandosi di mero coordinamento con la normativa europea privo di margini di discrezionalità. Non è stata condotta un’analisi di impatto della regolamentazione. Quattro i nodi affrontati.
Distinzione tra società finanziarie e strumentali. La Banca d’Italia conferma la distinzione classificatoria: la strumentalità è definita dal legislatore europeo nel CRR, cui rinvia l’art. 59 TUB, e la qualificazione come strumentale non comporta vigilanza prudenziale su base individuale, rilevando ai fini della disciplina consolidata. Il controllo ex art. 23 TUB resta presupposto essenziale dell’appartenenza al gruppo anche per le società strumentali.
“Dipendenza significativa da finanziamenti” (relying on banking). La Banca d’Italia non introduce soglie quantitative: la scelta — già assunta in sede di predisposizione delle GL ASU — lascia alle autorità competenti una valutazione caso per caso, ritenuta più idonea a cogliere l’ampio novero delle fattispecie. Nessun parametro ulteriore è introdotto nella Circolare 285. Non è accolta neppure la richiesta di disciplinare espressamente una procedura di uscita dal perimetro di consolidamento: la corretta definizione del perimetro spetta in primis agli intermediari, che ne danno riscontro all’autorità al più tardi alla prima segnalazione prudenziale successiva all’evento.
Nozione di società strumentale. Gli indicatori quantitativi della Circolare 285 sono mutuati dalle GL ASU e sono complementari — non sostitutivi — della valutazione qualitativa prevista dal CRR. Su questo punto cade l’unica osservazione accolta (“sì”): rilevato il disallineamento con le GL ASU, la Circolare 285 è stata modificata per sostituire il riferimento al “patrimonio netto” con quello agli “attivi” nel calcolo della prevalenza dell’attività strumentale.
Esclusione della (M)FHC dal consolidamento. I rischi indicati come oggetto di valutazione dell’esclusione — antiriciclaggio ed errata applicazione della normativa fiscale, coerenti con la Guida BCE sulle opzioni e discrezionalità nazionali — hanno natura esemplificativa e non esauriscono i profili da esaminare caso per caso. A informare la Vigilanza delle evoluzioni del gruppo, inclusa l’eventuale esclusione della controllante dal perimetro, è la società designata per la direzione e il coordinamento.
Chi è interessato e da quando
Dalla data di entrata in vigore è introdotto un nuovo procedimento amministrativo: l’autorizzazione all’esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’art. 60-ter TUB (Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione IV-bis, paragrafo 3), con termine di sei mesi. Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia. Rilevano in concreto per le capogruppo e per le società di partecipazione finanziaria o mista dei gruppi bancari, nonché, sul versante del rischio di concentrazione, per gli enti con esposizioni verso controparti centrali di rilevanza sistemica.
Documenti ufficiali (Banca d’Italia)
Atto di emanazione del 52° aggiornamento · Tavola di resoconto della consultazione · Circolare 285 — versione integrale del 28 luglio 2026 · 52° aggiornamento del 28 luglio 2026 — testo
Provvedimenti integrali: Atto di emanazione — scarica il PDF · Tavola di resoconto della consultazione — scarica il PDF