Inquadramento superiore e procedimento trifasico: nozione contrattuale di dirigente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5412 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di inquadramento superiore del lavoratore subordinato, non esiste una nozione ontologica della qualifica dirigenziale: la categoria va ricavata dalla contrattazione collettiva e comparata con la declaratoria dei quadri, per valutare le mansioni svolte in concreto. Il giudice del merito deve seguire il procedimento trifasico, ossia accertare le attività in fatto, individuare le qualifiche previste dal contratto collettivo e raffrontare i due risultati. L’accertamento della natura delle mansioni costituisce giudizio di fatto riservato al merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica e adeguata motivazione. Non è ammessa la rivalutazione dei fatti storici per pervenire a un diverso apprezzamento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo l’accertamento dell’espletamento di mansioni di dirigente per un arco temporale pluriennale, la conseguente attribuzione della qualifica e la condanna al pagamento delle differenze retributive e sul TFR, oltre al risarcimento del danno per l’impossibilità di aderire al fondo pensione complementare dei dirigenti del gruppo.
Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’Appello aveva confermato integralmente la decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, deducendo la violazione dell’art. 2095 cod. civ. e dell’art. 1 del CCNL dirigenti di aziende industriali, oltre a vizi di motivazione e alla mancata ammissione delle prove testimoniali.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla pretesa violazione dell’art. 2095 cod. civ. e della disciplina contrattuale. Il ricorrente sosteneva che il tratto distintivo tra dirigente e quadro fosse stato erroneamente individuato nell’autonomia decisoria e che la sentenza avesse escluso in astratto la possibilità che al dirigente siano sovraordinati altri dirigenti. I motivi sono giudicati infondati.
Il Collegio ribadisce che la sentenza impugnata è conforme alla consolidata giurisprudenza: nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l’inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, ossia l’accertamento in fatto delle attività svolte, l’individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo e il raffronto tra i due momenti. Il ricorrente, prospettando una concezione ontologica della qualifica, trascura il profilo di comparazione tra le declaratorie contrattuali.
L’accertamento delle mansioni concretamente svolte è giudizio di fatto riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica e adeguata motivazione, come affermato dalla giurisprudenza richiamata. Nel caso di specie il procedimento trifasico è stato svolto e adeguatamente motivato, valorizzando le circostanze rilevanti e le esemplificazioni della normativa contrattuale applicata. Il ricorso non può trasformarsi in un nuovo grado di merito per ridiscutere gli esiti istruttori.
Il terzo, quarto e quinto motivo sono inammissibili. La Corte rileva che la pronuncia d’appello ha confermato quella di primo grado per le stesse ragioni, configurandosi la cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.: il ricorso può essere proposto solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5. Il quinto motivo presenta un ulteriore profilo di inammissibilità per la mancata trascrizione delle circostanze capitolate, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
È infine inammissibile il sesto motivo. I giudici di merito hanno ritenuto superflue le prove testimoniali: spettano al giudice del merito la selezione e la valutazione delle prove, la facoltà di escludere anche implicitamente la rilevanza di un mezzo istruttorio. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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