Nel contratto autonomo di garanzia il garante può eccepire la nullità della clausola anatocistica (Cass. civ. Sez. 1 n. 12191 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità, anche parziale, del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta. Le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera CICR.
Il Fatto
Il ricorrente, quale fideiussore di una società in liquidazione, aveva proposto opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della banca per il saldo debitore di un conto corrente e di un conto anticipi. L’opposizione era stata respinta dal Tribunale e la successiva impugnazione era stata rigettata dalla Corte d’appello, la quale aveva ritenuto che la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia, ormai definitiva per mancata impugnazione, escludesse la legittimazione del garante a eccepire l’illegittima applicazione di interessi anatocistici al rapporto garantito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurante la statuizione con cui la corte territoriale aveva negato al garante la facoltà di eccepire l’applicazione del saggio anatocistico. L’affermazione del giudice d’appello, pur rinvenendosi in precedenti pronunce di legittimità, risulta essere stata motivatamente superata da successivi arresti, che la Corte ha inteso ribadire quale principio da osservarsi in sede di rinvio.
Il Collegio ha enunciato il principio per cui, nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative, potendo quindi sollevare l’eccezione di nullità della clausola anatocistica. La soluzione contraria, infatti, consentirebbe al creditore di ottenere un risultato vietato dall’ordinamento.
Ha inoltre rilevato che non si era formato alcun giudicato interno sulle questioni della genericità dell’allegazione dell’eccezione e dell’omessa deduzione circa la comparazione dei regimi di capitalizzazione, essendo stati quei punti oggetto di specifici motivi di gravame.
Con riguardo ai contratti conclusi prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, ha precisato che le clausole anatocistiche sono radicalmente nulle, non essendo praticabile il giudizio di comparazione e occorrendo, per l’introduzione di una nuova clausola di capitalizzazione, una espressa pattuizione conforme alla disciplina sopravvenuta.
Gli altri tre motivi di ricorso sono stati invece dichiarati inammissibili, in quanto le relative censure non si confrontavano con le effettive rationes decidendi o investivano accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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