Indennità zone disagiate ai soli medici di assistenza primaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5435 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità per lo svolgimento dell’attività medica convenzionata in zone disagiate o disagiatissime, prevista dall’art. 59, lettera D, comma 2, dell’A.C.N. del 23 marzo 2005, spetta ai soli medici convenzionati di assistenza primaria, restando esclusi i medici dell’emergenza sanitaria territoriale, per i quali l’art. 98 dello stesso A.C.N. non prevede alcun compenso accessorio. Nel sistema delineato dall’art. 48 della legge n. 833/1978 e dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 vige il primato dell’Accordo collettivo nazionale sulla contrattazione integrativa regionale: quest’ultima opera solo nelle materie e nei limiti fissati a livello nazionale e non può riconoscere trattamenti economici ulteriori. La diversità dei compiti dei quattro settori convenzionali impedisce una comparazione, a fini di adeguatezza e proporzionalità, tra assistenza primaria ed emergenza sanitaria territoriale.

Il Fatto

Un medico convenzionato del servizio di emergenza sanitaria territoriale “118” ha chiesto il riconoscimento dell’indennità per attività in zone disagiate, invocando il proprio servizio nel Comune di Cagnano Varano, area disagiata della fascia garganica, e la disciplina dell’art. 22 dell’Accordo integrativo regionale approvato con DGR n. 2289 del 29.12.2007 della Regione Puglia.

Il Tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione della struttura sanitaria e revocato il decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello di Bari ha rigettato il gravame, escludendo l’estensione dell’indennità ai medici dell’emergenza. Il sanitario ricorre per cassazione con un unico articolato motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso e conferma l’esegesi della sentenza impugnata. L’A.C.N. del 23.03.2005 non detta una disciplina unitaria, ma articola il rapporto convenzionale in quattro settori distinti, ciascuno con propri compiti e specifiche disposizioni economiche: assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi ed emergenza sanitaria territoriale.

L’indennità rivendicata è collocata nell’art. 59, che regola il trattamento economico dei soli medici di assistenza primaria. L’art. 98, dedicato al trattamento dei medici dell’emergenza, non prevede alcun compenso per le zone disagiate. Il riferimento dell’art. 22 dell’A.I.R. alle zone disagiatissime menziona espressamente solo assistenza primaria e continuità assistenziale, confermando l’esclusione.

Quanto al generico richiamo alle zone disagiate, la Corte ribadisce il primato dell’Accordo nazionale: la contrattazione regionale si svolge nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti a livello nazionale e non può attribuire trattamenti ulteriori. Il rinvio operato dalla norma finale 3 dell’A.I.R. Servizio Emergenza Urgenza 118 all’art. 22 dell’AIR Puglia dell’8 ottobre 2008 è privo di rilievo, non esplicitando alcun precetto attributivo.

Infine, la diversità dei compiti rende inammissibile la comparazione con i medici dell’assistenza primaria. La delibera regionale che avrebbe riconosciuto il beneficio ad altro personale convenzionato non fonda un diritto per i lavoratori pretermessi, restando inapplicabili le clausole di correttezza e buona fede.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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