Retribuzione per ferie: vanno incluse le indennità collegate alle mansioni, o l’esclusione dissuade dal riposo (Cass. civ. n. 27250/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 27250/2025, pubblicata il 12 ottobre 2025, R.G. n. 20226/2023, Presidente Antonella Pagetta, Relatore Francescopaolo Panariello.
Il principio di diritto
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Il fatto
Un capotreno (train manager) chiedeva le differenze retributive derivanti dall’inclusione, nella base di computo della retribuzione per ferie, di alcune voci: le indennità di permanenza a bordo, di riserva, di servizio fuori distretto, di efficientamento e le provvigioni. Il Tribunale dichiarava nullo il ricorso per indeterminatezza; la Corte d’appello di Milano, in riforma, accoglieva integralmente la domanda. La società datrice di lavoro ricorreva per cassazione con tre motivi.
La motivazione
Il ricorso è rigettato su tutti i fronti. Sulla nullità del ricorso introduttivo (art. 414 cod. proc. civ.): la nullità sussiste solo se petitum e causa petendi sono del tutto omessi o assolutamente incerti, mentre la loro individuazione tramite l’esame complessivo dell’atto è accertamento di merito insindacabile; nel caso concreto gli elementi erano sufficienti, tanto che la società si era difesa nel merito. Sull’inclusione delle indennità: la retribuzione feriale, secondo l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, perché una sua diminuzione può dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie; vi rientra ogni importo collegato funzionalmente alle mansioni e correlato allo status del lavoratore. Le indennità in questione – tipiche del personale viaggiante – sono intrinsecamente legate alle mansioni del capotreno, e la Corte di merito ha correttamente svolto la verifica ex ante dell’effetto dissuasivo. Sulla prescrizione: per i crediti sorti dopo la legge n. 92/2012, venuto meno il regime di stabilità reale, il termine decorre dalla cessazione del rapporto e resta sospeso in costanza dello stesso.
Esito: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con attribuzione al difensore antistatario; dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Implicazioni pratiche
Le indennità continuative collegate alle mansioni – per il personale viaggiante: permanenza a bordo, riserva, servizio fuori distretto, efficientamento, provvigioni – vanno incluse nella base di calcolo della retribuzione per ferie: escluderle riduce il compenso nel periodo feriale e dissuade dal riposo, in contrasto con l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. Il criterio è il collegamento funzionale con le mansioni e lo status del lavoratore, con verifica ex ante dell’effetto dissuasivo. Sul piano processuale, un ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. non è nullo se petitum e causa petendi sono ricavabili dall’esame complessivo dell’atto, anche dalle produzioni documentali. Infine, i crediti retributivi sorti dopo la legge n. 92/2012 si prescrivono dalla cessazione del rapporto: la prescrizione non corre finché il rapporto è in essere.
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