Cessione credito legittima cessionario a riassumere giudizio rinvio fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 5591 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la legittimazione a riassumere il giudizio di rinvio spetta al cessionario del credito anche quando oggetto del processo sia l’accertamento dei presupposti della dichiarazione di fallimento. L’art. 111 cod. proc. civ. opera ogni qualvolta l’alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentro dell’acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio. Il creditore che agisce per la dichiarazione di fallimento non fa valere un diritto diverso dal credito acquistato, ma propone un’azione diretta al soddisfacimento coattivo dello stesso nel concorso con gli altri creditori. Ne consegue che il cessionario è legittimato a riassumere il giudizio di rinvio, restando convenuta anche la banca cedente.
Il Fatto
Una società semplice agricola e i suoi due soci illimitatamente responsabili erano stati dichiarati falliti su istanza di una banca, poi incorporata in altro istituto. Il reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 legge fallimentare era stato respinto in primo grado e la Corte d’appello aveva confermato la decisione.
La Cassazione, con una precedente ordinanza, aveva cassato con rinvio per mancanza di motivazione. Nel giudizio di rinvio, la corte territoriale ha riconosciuto la legittimazione di una società veicolo, cessionaria in blocco di un pacchetto di crediti in sofferenza comprensivo di quello verso la società debitrice, ed ha nuovamente respinto il reclamo, escludendo la natura agricola dell’impresa. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con ricorso principale e incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di entrambi i ricorsi riguarda la legittimazione della cessionaria a riassumere il giudizio di rinvio. La Corte richiama il proprio costante orientamento, secondo cui la successione a titolo particolare nel diritto controverso si verifica non soltanto quando sia alienato l’identico diritto oggetto della controversia, ma in ogni caso in cui l’alienazione comporti il subentro dell’acquirente nella posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.
Il precedente contrario in materia di revocatoria ordinaria è stato consapevolmente superato dalla più recente giurisprudenza, che ha affermato come il cessionario del credito possa intervenire quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con l’azione revocatoria si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene del debitore.
Tale principio viene esteso al giudizio volto all’accertamento dei presupposti della dichiarazione di fallimento: il creditore istante non fa valere un diritto diverso dal credito acquistato, ma propone un’azione diretta al soddisfacimento coattivo dello stesso nel concorso con gli altri creditori. Il giudice del reclamo ha dunque correttamente affermato la legittimazione della cessionaria.
Il terzo motivo del ricorso principale e il secondo dell’incidentale, esaminati congiuntamente, sono infondati: la corte d’appello ha indicato in modo chiaro ed esaustivo le ragioni per cui la società esercitava in prevalenza attività finanziaria. Il giudice di merito non deve confutare ogni singola argomentazione, essendo sufficiente che indichi gli elementi su cui fonda il convincimento, disattendendo implicitamente gli argomenti incompatibili. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio dell’art. 132, comma 4, cod. proc. civ.
Il secondo motivo del ricorso principale e il terzo e quarto dell’incidentale sono inammissibili, poiché le doglianze si risolvono in una richiesta di riesame nel merito, sollecitando l’integrale rilettura degli elementi probatori già apprezzati dal giudice territoriale, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti termini dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo grado di merito. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali.
Nota della Redazione
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